Possibilità di ampliare l’ambito cognitivo già offerto al giudice. Ex 24 è possibile integrare questa sfera con i “motivi aggiunti”: questa è però un’ipotesi del tutto eccezionale (ammissibile solo a seguito del deposito di documenti non conosciuti, ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione tributaria, anche se in realtà è stato abrogato il 7, dove si contemplava la facoltà del giudice tributario di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per decidere la controversia). Questa attività può esser fatta entro 60gg dalla data in cui l’interessato ha notizia del deposito dei documenti sconosciuti (se però è già stata fissata la trattazione della controversia, l’interessato a pena di inammissibilità deve dichiarare non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiuntivi).

Chiesto e pronunciato. Riguardo al chiesto, la materia del contendere è delimitata dalla motivazione contenuta nell’atto oggetto di impugnazione e dai motivi presenti nel ricorso e da quelli successivamente aggiunti. Quindi il giudice deve pronunciarsi sui fatti come giuridicamente configurati dalle parti. Riguardo al momento del pronunciato (cioè il convincimento del giudice in merito alla ricostruzione dei fatti), non c’è alcun riferimento normativo che possa disciplinare/circoscrivere l’attività giudiziale di acquisizione delle prove. Ora, secondo dottrina/giurisprudenza, la fase istruttoria è governata riguardo alle parti dal principio dell’onere della prova ex 2697 cc, mentre la ricostruzione dei fatti necessaria alla decisione di merito è fondata sul cosiddetto “principio dispositivo” (a mente di cui il giudice baserà la sua decisione sulla base dei fatti così come provati dalle parti): quindi i “potere istruttori” del giudice non possono avere ad oggetto il riscontro di fatti ulteriori rispetto a quelli allegati dalle parti (ed oggi non possono le Commissioni neppure chiedere alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia, dopo l’abrogazione del 7 3°). Le Commissioni possono comunque richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’Amministrazione statale o altri enti pubblici (anche GDF) ovvero disporre consulenza tecnica.

Mezzi di prova adducibili. Non sono adducibili giuramento e prova testimoniale.

Riprendiamo lo studio della procedura del processo. Ex 25, la “Segreteria della Commissione” iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d’ufficio del processo (inserendovi anche quello del ricorrente e delle altre parti, con atti e documenti prodotti, successivamente gli originali dei verbali di udienza e dei decreti e copia delle sentenze. Le parti possono avere copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti). A questo punto poi il fascicolo viene dato alla “Segreteria del Presidente della Commissione”, che assegna il ricorso ad una delle sezioni (se si hanno ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo, questi posson esser assegnati alla stessa sezione per esser trattati congiuntamente).

Esame del ricorso da parte della Commissione. 2 momenti.

A) l’esame preliminare. Il Presidente della Sezione cui è assegnato il ricorso effettua un controllo preventivo per evitare che vado in trattazione ricorsi viziati palesemente (dichiarandone eventualmente la inammissibilità ex 27). Il Presidente Sezione nella stessa sede può dichiarare sospensione, interruzione, estinzione del processo (con decreto, se ne esistono i presupposti). Il Presidente Sezione può poi disporre in ogni momento la riunione dei ricorsi (con decreto) assegnati alla sezione da lui presieduta (che abbiano stesso oggetto o siano tra loro connessi). Se i processi pendono davanti a sezioni diverse della stessa Commissione, Il Presidente della Commissione (su ufficio o istanza di parte o su segnalazione dei Presidente Sezione) determina con decreto la sezione presso cui i processi devono proseguire. Successivamente però il collegio giudicante, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può disporre con ordinanza motivata la separazione.

B) Se questo esame preliminare passa indenne, il Presidente Sezione fissa la trattazione della controversia e nomina il relatore. In questo modo si entra nella discussione sul merito del ricorso e l’esame di esso passa dal Presidente Sezione al giudice della Commissione Tributaria. Fissata quindi la trattazione, la segreteria comunica alle parti la data dell’udienza almeno 30 giorni liberi prima dell’udienza stessa. Le parti ex 32 posson depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data della trattazione (con la stessa forma vista trattando l’integrazione dei motivi) al fine di arricchire l’impianto probatorio già allegato in sede di presentazione del ricorso. Fino a 10 giorni liberi prima, ciascuna parte può depositare “memorie illustrative” con relative copie per le altre parti. Infine nell’ipotesi di trattazione in camera di consiglio, sono consentite brevi repliche scritte fino a 55 giorni prima della data di trattazione.

Trattazione “vera e propria”. Essa ex 33 avviene normalmente senza la partecipazione delle parti costituite (tecnicamente “in camera di consiglio, cioè con l’esposizione del relatore al collegio giudicante dei fatti e delle questioni della controversia).

La discussione in pubblica udienzaè invece subordinata alla previa ed espressa richiesta di una delle parti da avanzarsi con apposita istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite entro il termine ex 32 2° (10 giorni liberi prima della data di trattazione). Oltre ciò la richiesta “in pubblica udienza” può esser contenuta nel ricorso introduttivo del processo, nel ricorso in appello o in altri atti processuali (in quest’ultimo caso però questi atti devono esser notificati alle parti costituite e devono esser depositati presso la Segreteria della Commissione entro 10gg liberi prima della data di trattazione). In questa forma di discussione, il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia , successivamente Il Pres Sezione ammette le parti presenti alla discussione. Dell’udienza il Segretario trae processo verbale. La Commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa (scritta o orale) è resa molto difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti.

Sospensione del processo (39). Essa è prevista per le ipotesi per cui è espressamente esclusa la giurisdizione del giudice tributario dal 2 3° (querela di falso ovvero la questione attinente allo stato/capacità delle persone salvo che si tratti di capacità di stare in giudizio). Non esiste quindi la sospensione necessaria o volontaria del processo civile. Il processo rimane comunque in stato di quiescenza. Venuta meno la causa che ha generato la sospensione, il processo riprende se una delle parti propone istanza di trattazione al presidente Sezione entro i successivi 6 mesi dalla venuta meno della causa di sospensione.

Interruzione del processo. Essa opera quando si verificano fatti pregiudicanti la partecipazione della parte (morte, perdita di capacità di stare in giudizio ecc)ovvero del suo difensore (oltre ai primi 2, radiazione, sospensione dall’albo professionale). Per il resto, disciplina identica alla sospensione. Il processo riprende quando una delle parti presenti istanza di trattazione al Presidente Sezione entro 6 mesi dalla data in cui fu dichiarata l’interruzione.

Sia la sospensione che l’interruzione sono dichiarate dal Presidente Sezione con decreto reclamabile ovvero dalla Commissione con ordinanza. In queste fasi non si posson compiere atti e non decorrono termini.

Se le parti sono chiamate a integrare, proseguire, riassumere il giudizio e non ottemperano entro il termine stabilito da legge o dal giudice, il processo si estingue per inattività con modalità fissate dal 45. Altre cause di estinzione: 44 (rinuncia al ricorso); 46 (cessata materia del contendere).

Fase di decisione. Il collegio giudicante, alla fine della trattazione, delibera in camera consiglio e formalizza la decisione con sentenza. Alle deliberazioni del collegio si applicano norme del cpc (276 e ss) : non sono però ammesse sentenze non definitive o limitate ad alcune domande.

La sentenza contiene:

1)indicazione della composizione del collegio, delle parti, dei difensori se ci sono;

2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

3) le richieste delle parti;

4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;

5) il dispositivo.

La sentenza è corredata dalla data della deliberazione e è sottoscritta dal Presidente Sezione e dall’estensore (questi ultimi 2 requisiti consentono di definire un certo atto, una sentenza).

Le decisioni di rito sono quelle su cuila Commissione pronuncia:

a)sulla sua giurisdizione, rilevando l’eventuale difetto;

b)sulla propria competenza territoriale;

c)sull’inammissibilità del ricorso introduttivo ex 18;

d)sull’estinzione del giudizio per rinuncia delle parti, per loro inattività processuale, per cessata materia del contendere).

Verificata l’insussistenza di tali preclusioni processuali, la Commissione si pronuncia sul merito: le decisioni posson avere ad oggetto l’accoglimento (totale o parziale) ovvero il rigetto. Dopo la deliberazione della sentenza, ci sarà la sua pubblicazione (con deposito nella segreteria della Commissione entro 30 giorni dalla data di deliberazione) e comunicazione (alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito-pubblicazione). Così si conclude il 1° grado di giudizio.

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