Allo stato attuale dell’ordinamento, non esistono disposizioni legislative che consentano di configurare giuridicamente i soggetti ed i prodotti dell’attività sindacale (es. contratto collettivo). La Costituzione, al contrario, aveva prefigurato sviluppi legislativi di segno tutto diverso: la seconda parte (co. 2-4) dell’art. 39, infatti, era deputata a delineare il quadro istituzionale all’interno del quale avrebbe dovuto essere regolata la disciplina giuridica del sindacato e del contratto collettivo.

L’assetto delineato dalla Costituzione comportata, anzitutto, che ai sindacati fosse conferito lo status di persone giuridiche di diritto pubblico, cosa che avrebbe dovuto realizzarsi tramite la registrazione che ciascun sindacato sarebbe stato onerato ad eseguire. Come unica condizione per la registrazione, la disposizione prescriveva che i sindacati dovessero dotarsi di uno Statuto interno a base democratica. Una volta registrati, i sindacati avrebbero acquisito personalità giuridica, e con essa la facoltà di stipulare contratti collettivi aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria (erga omnes), a prescindere dall’affiliazione dei lavoratori all’associazione sindacale firmataria. La Costituzione, di fatto, prefigurava uno scambio: lo Stato accettava di conferire il massimo rilievo giuridico al prodotto dell’attività sindacale (contratto collettivo), a condizione che il sindacato accettasse di sottomettersi ad una qualche forma di controllo da un’autorità amministrativa, e di farsi registrare.

Poiché di contratti collettivi con efficacia erga omnes può esservene uno soltanto per ciascuna categoria, mentre di sindacati possono esservene molti, occorreva un meccanismo per ridurre tale pluralità ad unità. L’art. 39 aveva così previsto che tutti sindacati partecipassero alla stipulazione del contratto, rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti.

La seconda parte dell’art. 39, tuttavia, non è mai stata attuata dal legislatore ordinario, e questo principalmente per tre motivi:

  • i sindacati mal tolleravano un controllo pubblico, e preferivano conservare una condizione di piena libertà.
  • i sindacati (es. CISL) non volevano <<contarsi>>, perché ciò avrebbe consolidato determinati rapporti di forza.
  • l’attuazione dell’art. 39 avrebbe probabilmente comportato anche l’attuazione dell’art. 40, che era ancora più fieramente avversato, sia a livello sindacale che a livello politico.

Come conseguenza, la scelta fondamentale dell’ordinamento è stata improntata al rispetto della libertà dei soggetti collettivi, e quindi del pluralismo sociale. È singolare, comunque, per non dire anomalo, che una branca così importante del diritto del lavoro si sia incentrata sull’inattuazione di una previsione costituzionale.

Quale che sia il giudizio finale, è certo che la mancata attuazione dell’art. 39 ha condizionato negativamente tutto lo sviluppo successivo del diritto sindacale, ostruendo la via di una qualunque regolazione legislativa.

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