Dichiarazione inizio attività

I contribuenti che intraprendono l’esercizio di un’attività, arte o professione nel nostro territorio ovvero vi istituiscono una stabile organizzazione, devono comunicare entro 30gg ciò all’ Ufficio delle entrate e quest’ultimo rilascerà un numero di identificazione (partita IVA) ; i contribuenti devono poi osservare una serie articolata di obblighi fissati dal titolo II DPR 633 per documentare adeguatamente le operazioni compiute.

Certificazione delle operazioni (elenco dei documenti che interessano i contribuenti)

Primo documento: la fattura (21 DPR 633)

Esso è il documento cardine su cui ruota la tecnica dell’imposta, ed è funzionale alla possibilità di esercitare il diritto di rivalsa e di detrazione: il cedente/prestatore con questa possono esercitare la rivalsa e il committente/acquirente operare la detrazione. La fattura è il documento che contiene:

1) data di emissione e numero progressivo;

2) dati identificativi dei soggetti fra cui è fatta l’operazione;

3) numero Partita Iva e codice fiscale del cedente o prestatore;

4) natura, qualità, quantità dei beni/servizi oggetto dell’operazione;

5) base imponibile;

6) aliquota e ammontare dell’imposta;

7) indicazioni aggiuntive obbligatorie per ipotesi particolari.

Fattura immediata: documento utilizzabile nella generalità dei casi. Deve esser generalmente emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, ossia entro 24h dello stesso giorno in cui è fatta l’operazione. La fattura si considera emessa alla sua consegna o spedizione. fattura differita: può esser emessa solo con riferimento alla cessione di beni mobili la cui consegna/spedizione risulti da documento di trasporto o altro documento idoneo. Consente di raggruppare in un solo documento tutte le consegne fatte ad un cliente nel corso di un mese solare, autofattura: essa è la fattura emessa dal cessionario/committente per un operazione fatta in Italia da un non residente e territorialmente rilevante in Italia. Questa deve esser emessa in unico esemplare.

Fatturazione elettronica. E’ ad oggi prevista questa forma di emissione e trattamento di un documento integralmente immateriale.

Secondo documento: la ricevuta fiscale (22 DPR 633)

Riguarda i soggetti passivi dell’IVA che fanno operazioni imponibili per cui non è obbligatoria l’emissione della fattura, ossia chi svolge attività di commercio al minuto e assimilate (tranne se il cliente chieda la fattura). La ricevuta deve esser rilasciata al soggetto che fiscalmente acquista il bene o usa il servizio prestato. Esiste un modello unitario utilizzabile da tutti i contribuenti tenuti al rilascio della ricevuta fiscale; se il corrispettivo sia stato pagato, in tutto o in parte, prima dell’ultimazione della prestazione/consegna, la ricevuta fiscale deve esser emessa al momento del versamento dell’anticipo, ferma restando la necessità di emettere altra ricevuta fiscale al momento dell’ultimazione della prestazione.

Terzo documento: lo scontrino fiscale

Per effetto della generale possibilità di opzione per lo scontrino fiscale, non esistono più soggetti obbligati a certificare i corrispettivi esclusivamente con emissione dello scontrino. Se il cliente chiede la fattura, lo scontrino non serve. Se la fattura immediata è emessa in un momento successivo, ma comunque entro le 24h, occorre rilasciare lo scontrino. Lo scontrino deve esser emesso: per le prestazioni di servizi al momento del pagamento del corrispettivo ovvero al momento dell’ultimazione della prestazione se questa è anteriore al pagamento; per le cessioni di beni al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene, se questa è anticipata rispetto al pagamento.

Quarto documento: documento di trasporto (documento di consegna)

Il DPR 472/1996 ha sancito la soppressione dell’obbligo generalizzato di far scortare i beni viaggianti da un documento di accompagnamento (cosiddetta “bolla”) , prevedendo l’emissione di un nuovo documento di consegna o di trasporto, per poter usare la “fatturazione differita” ex 21 4° decreto IVA. In questo modo è venuto meno l’obbligo generalizzato di dover accompagnare il trasporto con un documento prenumerato.

Liquidazione, dichiarazione e versamento dell’imposta

La “liquidazione dell’imposta” (ossia il calcolo dell’imposta) si fa sommando l’IVA incassata dai propri clienti esercitando l’obbligo di rivalsa e sottraendo a tale importo l’IVA versata ai propri fornitori. Si deve conteggiare il “volume d’affari” cioè l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere: sono le operazioni viste finora.

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