Anagrafe tributaria e codice fiscale

Un potente ausilio può essere fornito agli uffici da i sistemi informatici; a tale scopo esiste l’anagrafe tributaria, che è una struttura che raccoglie ed ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni presentate agli uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fatti fiscali. Ogni cittadino od ente deve essere iscritto all’anagrafe, ed avere un numero di codice fiscale, la cui indicazione è obbligatoria in una vasta serie di atti destinati ad essere memorizzati presso l’anagrafe.

Collaborazione dei comuni

Per l’accertamento dei redditi delle persone fisiche e per l’accertamento dell’INVIM, gli uffici fiscali sono coadiuvati, nella loro attività istruttoria, dai comuni. Per l’IRPEF, la collaborazione dei comuni si esplica in due modi e fenomeni diversi.

A) La prima forma di collaborazione si concreta nella segnalazione all’ufficio, da parte del comune, di dati, fatti, ed elementi idonei ad integrare la dichiarazione dei redditi; a tal fine una copia delle dichiarazioni deve essere inviata ai comuni.

B) Altra forma di collaborazione si ha quando l’ufficio sta per emettere un accertamento. Stabilisce la legge che gli uffici devono trasmettere ai comuni, entro il 1° luglio dell’anno in cui scade il termine per l’accertamento, le proposte di accertamento. Il comune, dal canto suo, può proporre l’aumento degli imponibili (entro 90 gg. da quando ha ricevuto la proposta dall’ufficio). Decorso il termine di 90 gg., l’ufficio provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali non siano intervenute proposte da parte dei comuni o accogli le proposte di aumento. Le proposte di aumento non condivise dall’ufficio devono essere trasmesse alla Commissione per l’esame delle proposte del comune, operante presso ciascun ufficio delle imposte, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro 45 gg. dalla trasmissione della proposta, l’ufficio provvede all’accertamento dell’imposta nella misura da esso determinata. La commissione è presieduta dal capo dell’ufficio delle imposte ed è composta per metà da impiegati dell’ufficio, e per l’altra metà da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi nel distretto.

Va rilevato che la partecipazione del comune all’accertamento è suscettibile di due distinti inquadramenti teorici: per un primo indirizzo, che valorizza al massimo tale partecipazione, il comune partecipa al procedimento di formazione dell’atto; perciò mancando la partecipazione, l’avviso di accertamento è privo di un requisito strutturale ed è invalido; per l’altro indirizzo, che è quello qui seguito, la partecipazione del comune ha valore soltanto istruttorio; donde la irrilevanza, ai fini della completezza strutturale dell’atto, della mancanza o del vizio di tale partecipazione. IN ogni caso, è da negare che la viziata o mancata partecipazione del comune possa comportare l’annullamento dell’avviso di accertamento.

I poteri istruttori dell’ufficio del registro

A) Per l’applicazione dell’imposta di registro i poteri istruttori dell’ufficio sono piuttosto limitati; ciò dipende dal fatto che gli elementi da acquisire per l’applicazione di tale imposta si rilevano dall’atto sottoposto alla registrazione. La necessità di svolgere indagini si pone per l’ufficio quando occorre determinare il valore venale in comune commercio dei beni o diritti cui si riferisce l’atto registrato. L’acquisizione di atti non registrati è assicurata da una serie di norme a tutela del fisco. Le norme in materia di registro valgono anche per l’imposta ipotecaria e per l’imposta sull’incremento di valore degli immobili.

B) Più estesi sono i poteri dell’ufficio ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni. L’ufficio può invitare i contribuenti a produrre documenti a comparire di persona per fornire dati, notizie rilevanti, ed inviare questionari.

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