Il controllo sostanziale è affidato agli uffici delle imposta ad alla Guardia di Finanza; per lo svolgimento di tali indagini, uno degli strumenti più efficaci è l’effettuazione di accessi, ispezioni e verifiche.

A) Per quel che riguarda l’accesso, gli impiegati dell’amministrazione finanziaria che eseguono l’accesso devono essere muniti, in ogni caso, di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. In alcuni casi è richiesta anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Per l’accesso nei locali adibiti ad attività commerciali e per l’accesso in locali adibiti ad attività di lavoro autonomo è sufficiente l’autorizzazione del capo dell’ufficio. Però, nel caso di accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni, è richiesta la presenza del titolare dello studio (o di un suo delegato). Nel caso di accessi in studi professionali, vi è da contemperare la tutela dell’interesse fiscale con quella del segreto professionale. Per l’esame di documenti e la richiesta di notizie cui venga eccepito il segreto professionale si esige l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Per l’accesso nelle abitazioni, si richiede (oltre all’autorizzazione del capo dell’ufficio) anche l’autorizzazione del P. Della Rep., che può essere concessa soltanto in presenza di gravi indizi di violazioni della norme fiscali, ed allo scopo di reperire libri, registri, documenti ed altre prove delle violazioni. La norma contempera due esigenze: da un lato la tutela del domicilio, dall’altro la tutela degli interessi fiscali. Art. 14: il domicilio è inviolabile. E’ quindi in ossequio ad una esigenza costituzionalmente prevista che l’accesso nelle abitazioni per motivi fiscali è consentito solo in presenza di due presupposti, uno sostanziale (gravi indizi di violazioni) ed una formale (autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria).

L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è necessaria anche per procedere a perquisizioni personali e all’apertura di plichi, casseforti, ecc.

B) L’ispezione documentale ha per oggetto i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatori.

C) Le verificazioni infine, sono i controlli sugli impianti, sul personale dipendente, sull’impiego di materie prime ed altri acquisti.

D) Di ogni accesso deve essere redatto un processo verbale da cui risultino le ispezioni e rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente, e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente, che ha diritto di averne copia. Viene redatto, inoltre, un processo verbale di constatazione, che sintetizza i dati rilevati. Nel processo verbale di constatazione sono anche quantificate le sanzioni pecuniarie irrogabili, al fine di consentire al contribuente la cosiddetta definizione in via breve.

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