Nella categoria dei liberi si distinguevano gli “ingenui”, cioè coloro che nascevano liberi, dai “libertini” i quali l’avevano acquistata in seguito a manomissione.

Il liberto incorre in una serie di incapacità e di doveri nei confronti del “patrono”, il dominus che lo ha manomesso.

Quanto alle incapacità è fatto divieto al liberto di accedere all’ordine senatoriale ed equestre. Solo l’imperatore può provvedere ad equiparare la condizione dei liberti a quella degli ingenui mediante la “restituito natalium”.

Sul piano privatistico l’incapacità più importante è quella che vieta ai liberti di contrarre matrimonio con membri del ceto senatorio; inoltre il liberto non può citare in giudizio il patrono senza l’autorizzazione del magistrato; infine il patrono acquisisce metà del patrimonio del liberto a seguito della morte di questi nel caso non avesse eredi.

Quanto ai doveri, il liberto deve al patrono l’obsequium, deve cioè mantenere un certo comportamento nei suoi confronti; vi erano poi obblighi aventi ad oggetto la prestazione di servizi. Tali servizi si distinguevano in opere officialis, le quali non erano direttamente valutabili economicamente; e fabriles, prestazioni valutabili economicamente che potevano anche essere cedute dal patrono a terzi.

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