Le pene delle quaestiones

Fino all’età di Silla, le sanzioni previste dalle leggi istitutive di quaestiones rimasero la morte o il pagamento di una somma di denaro.

Negli ultimi decenni della Repubblica, il legislatore comminò l’esilio con perdita della cittadinanza quale pena autonoma per alcuni crimini rimessi al giudizio di quaestiones. Con ciò l’esilio si trasformò, da semplice mezzo per sfuggire all’esecuzione della condanna, in vera e propria pena.

La condanna inflitta dalle quaestiones, non era suscettibile di provocatio ad populum.

Quaestiones nei municipi e nelle province

La competenza delle quaestiones era limitata ai crimini commessi a Roma ed entro una cerchia di 1000 passi dalla città. Alcuni testi lasciano tuttavia desumere che, nell’ultimo scorcio della Repubblica, anche al di fuori del territorio urbano trovassero applicazione forme di persecuzione criminale che ricalcavano da vicino quelle delle corti cittadine.

Nelle province la persecuzione criminale era attuata dai rispettivi governatori in forza del loro imperium. Questo potere, che trovava l’unico limite nell’autonomia giurisdizionale di singole città poste all’interno dei vari territori, era solitamente esercitato dai governatori con l’assistenza di un consilium di cittadini romani residenti, da essi stessi liberamente scelti secondo il certo e il rango sociale. Tale modo di procedere trova il suo fondamento unicamente nel senso di correttezza e di responsabilità dei singoli magistrati.

Ciò doveva favorire il graduale affermarsi di una procedura analoga a quella delle quaestiones cittadine.

Nel 6 a.C. in Cirenaica vi erano delle commissioni di giustizia criminali composte da un certo numero di persone tratte a sorte da apposite liste compilate dal governatore. A differenza del vecchio consiglio di romani residenti, tali commissioni non costituiscono semplice organo consultivo, ma un vero e proprio collegio giudicante, investito della decisione sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato.

Il magistrato non concorreva con il suo voto all’emanazione della sentenza.

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