Le curatele riguardano il pazzo, il prodigo e il minore di 25 anni.

La curatela sul pazzo veniva attribuita ai suoi adgnati e comprendeva la potestas su egli e sulla sua pecunia. In mancanza di adgnati l’attribuzione della curatela era disposta dal pretore.

Il furiosus è totalmente incapace di agire.

La curatela sul prodigo spetta agli adgnati e, in mancanza, ai gentiles. L’interdizione del prodigo spettava al magistrato. Era prevista anche una curatela dativa. Il prodigo interdetto, era capace dal punto di vista del diritto penale. Dal punto di vista patrimoniale non poteva in alcun modo diminuire il suo patrimonio senza l’assenzo del curatore. Il curatore era chiamato ad amministrare il patrimonio dell’interdetto.

La curatela sul minore riguarda tutti i maschi dai 14 ai 25 anni. Essa disciplinata dal ius honorarium a seguito della “LEX LAETORIA DE CIRCUMPITIONE ADULESCENTIUM”, che fissava una pena pecuniaria a chi durante un negozio avesse approfittato dell’inesperienza del minore di 25 anni. Il curatore è scelto dal minore tra sue persone di fiducia e di esperienza. Il pretore disponeva a favore del minore la restituito in integrum del maltolto. In seguito si stabilì che il curatore doveva essere nominato da un magistrato. Dopo questi sviluppi il curatore prese sempre più ad amministrare il patrimonio del minore, facendo diventare sempre più simile tale istituto ad una tutela impuberum.

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