La funzione che caratterizza la figura del pretore urbano, e poi di quello peregrino, era l’esercizio della giurisdizione, attraverso cui il pretore stesso venne gradatamente assumendo nella storia giuridica romana un ruolo di primaria importanza nel sistema delle fonti di produzione del diritto.

Quando, nel 367 a.C., venne creata la carica del pretore urbano il sistema processuale romano era quello delle legis actiones, in base alle quali si poteva instaurare un processo di cognizione grazie alla legis actio sacramento ed alla iudici arbitrive postulationem. Erano poi contemplate due azioni esecutive: per manus iniectionem e per pignoris capionem.

Nel sistema delle legis actiones il termine actio designa le parole con cui l’attore indica il diritto che intende far valere e, eventualmente, la pretesa che sulla base di tale diritto avanza nei confronti del convenuto.

Intorno alla metà del IV sec a.C., le caratteristiche principali delle legis actiones erano le seguenti. Esse contemplavano la caratteristica essenziale del processo privato Romano, cioè la bipartizione del procedimento:

  • 1° fase: dinanzi al pretore veniva impostata la controversia à fase in iure
  • 2° fase: dinanzi ad un giudice privato, scelto dalle parti in accordo col magistrato, veniva decisa la controversia risolvendo le questioni di fatto e di diritto à fase in iudicio

Il pretore svolgeva il suo ruolo nella fase in iure del processo, dinanzi al tribunale del pretore medesimo; egli era un garante dell’esatto compimento del rito, che consisteva nella pronuncia di una serie di formule solenni, adattate alle particolarità del caso concreto. Mediante tali formule si impostavano i termini della controversia che doveva essere decisa dal giudice privato nella fase successiva (apud iudicem).

Il sistema delle legis actiones era sorto quando l’ordinamento romano si identificava, per quanto riguarda la disciplina sostanziale dei rapporti privatistici, col ius civile, e rimase sempre collegato alla tutela dei rapporti civilistici che, per un lungo periodo, potevano essere fatti valere soltanto mediante una legis actio, a meno che non fosse prevista l’immediata esperibilità di una azione esecutiva, come la manus iniectio.

Questo sistema presentava un elevato coefficiente di rigidità. Nell’ambito dello ius civile e delle legis actiones era pressoché nulla la possibilità di interventi del pretore, che avrebbero rappresentato lo strumento per soddisfare le esigenze sorgenti delle nuove forme dell’economia: egli non poteva creare nuovi modi agendi né introdurre nuove actiones; nell’ambito del processo per legis actiones non poteva disapplicare il diritto civile mediante la denegatio actionis.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento