Nel corso del principato si determinarono profonde modificazioni nella configurazione delle varie fattispecie criminose. Gli antichi delitti delle quaestiones, devoluti alla cognitio extra ordinem, mutarono la loro fisionomia per effetto degli interventi normativi dei principi e per opera dei giuristi, che fecero rientrare nelle figure previste dalle leggi istitutive delle singole corti, accanto ai crimini originariamente contemplati, numerose altre ipotesi più o meno analoghe.

Il crimen maiestatis arrivò ad assumere il carattere di un reato contro il principe. Caddero sotto questa figura, oltre agli attentati alla vita dell’imperatore e alle congiure o alle sedizioni intese a rovesciarlo, le offese alla sua dignità con parole o scritti oltraggiosi o diffamatori, la violazione delle statue e delle immagini che lo raffiguravano, l’uso di pratiche magiche per conoscere il suo futuro o quello della sua famiglia, il rifiuto di sacrificare alla sua effigie. La pena solitamente inflitta era:

  • la decapitazione per gli honestiores
  • la vivicombustione o l’esposizione alle fiere per gli humiliores

L’ambitus, inteso nella sua accezione di broglio elettorale, divenne un crimine perpetrabile solo fuori Roma.

Nella categoria dei delitti contro la pubblica amministrazione, profonde modificazioni subì il crimen repetundarum. Vennero fatte rientrare sotto questa figura, oltre alle indebite spoliazioni dei sudditi provinciali, le estorsioni e gli abusi commessi da qualsiasi persona investita di funzioni pubbliche, indipendentemente dal governo di una provincia. Furono quindi considerati rei di repetundae i governatori e le persone del loro seguito, nonché numerosi altri soggetti anteriormente non contemplati, come i funzionari che si fossero fatti dare del denaro per compiere o non compiere un atto del loro ufficio.

La pena pecuniaria prevista dalla lex Iulia cedette il posto a nuove sanzioni di carattere afflittivo, graduabili dal giudicante secondo la gravità del reato, mentre l’antica pena patrimoniale venne a sostanziale un’azione di ripetizione diretta a risarcire i danneggiati del detrimento patrimoniale subito.

Alcune fattispecie originariamente rientranti nell’ambito delle repetundae divennero col tempo un crimine autonomo, come ad esempio le estorsioni con abuso di poteri inerenti alla carica, le quali, sotto il nome di concussione furono assoggettate a persecuzione straordinaria e punite con sanzioni di particolare gravità.

Per quanto riguarda i delitti comuni, si estese la figura del reato di omicidio ad una serie di atti diretti a provocare la morte di una persona, come l’uccisione intenzionale di uno schiavo la soppressione e l’esposizione di neonati e soprattutto l’omicidio preterintenzionale e colposo. La pena per i casi di omicidio ordinario era solitamente la deportazione per gli honestiores , la crocifissione o l’esposizione alle fiere per gli humiliores.

Fattispecie autonome rispetto all’omicidio rimasero il procurato aborto e il parricidio, che fu punito con pene di particolare gravità.

Anche il crimen falsi subì notevoli ampliamenti; in esso vennero progressivamente ricadere la creazione di false scritture, anche se non munite di sigilli, l’uso di falsi documenti, la sottrazione di documenti autentici, numerose ipotesi di falsità giudiziale l’assunzione di un falso nome, la simulazione di parto, il millantato credito, ecc. La pena consisteva nella deportazione per gli honestiores, nelle miniere o nella crocifissione per gli humiliores.

Nel corso del principato si assiste poi alla creazione di nuovi crimini straordinari, estranei alle previsioni delle leggi e dei successivi senatoconsulti. Interessante è la tendenza ad attrarre nella sfera della repressione pubblica alcune figure delittuose originariamente sanzionate con un’azione penale privata, come ad es. le sanzioni per i ladri di bestiame, i borseggiatori, i saccheggiatori, i ladri notturni.

Tra le figure di crimini già oggetto di azione penale privata devono ricordarsi alcune forme qualificate di ingiuria e la violazione di sepolcro, precedentemente repressa come delitto pretorio.

Non possono invece essere ricondotti né a delitti previsti da leggi né a delitti privati il plagium, consistente nella riduzione di un uomo libero in condizione servile e nel sequestro nell’istigazione alla fuga di uno schiavo altrui; il dardanariato, cioè l’incetta o l’occultamento di merci al fine di provocare un rialzo del loro prezzo sul mercato; l’evasione dal carcere con effrazione, ecc.

Erano infine perseguiti extra ordinem anche alcuni crimini propri dei costumi di determinate province, come in Arabia lo scopelismo, cioè l’uso di porre nel fondo altrui delle pietre come minaccia di morte per chi lo coltivasse.

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