Nel diritto romano vi erano altre condizioni che si avvicinavano a quella della servitù.

Una categoria particolare era rappresentata dalle “personae in causa mancipi”. Si trattava di discendenti soggetti alla patria potestas del paterfamilias che li aveva trasferiti ad un altro pater mediante mancipatio.

Le personae in causa mancipi mantengono libertà, cittadinanza e piena capacità giuridica per i rapporti personali; dal punto di vista dei rapporti patrimoniali, le personae in mancipio si trovano praticamente nella stessa condizione dei filifamilias. Essi uscivano dalla loro condizione di mancipati soltanto con manumissio.

Altra condizione paraservile è il colonato, cioè una persona demandata dal potestas alla coltivazione di un appezzamento di terreno. Il colono e la terra divengono inscindibili: il colono non può abbandonare la coltivazione e, il proprietario che gli ha affidato il fondo non può allontanarlo dallo stesso per nessun motivo; il colono doveva al signore un canone, in denaro o in natura.

Si diveniva colono per nascita, per usucapione, per contratto, per legge dello stato.

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