La Costituzione aveva posto dei termini per la realizzazione dell’ordinamento regionale:

– un anno per l’elezione dei consigli regionali;

-tre anni per l’adeguamento delle leggi dello Stato alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

Inutile dire che questi termini, benché fossero difficilmente rispettabili, furono ignorati con troppo disinvoltura.

Si ebbero non pochi dibattiti su quale fosse la legge da approvare per prima, se fosse quella elettorale, piuttosto che quella finanziaria etc. Solo però con il centrosinistra al Governo si iniziò a passare al concreto. Venne approvata dapprima la L. elettorale, 108/1968 , grazie alla quale si tennero subito le elezioni dei consigli regionali; subito dopo la l. finanziaria, n. 281/1970.

L’entusiasmo iniziale portò le Regioni a dotarsi tutte di un proprio statuto, tutti approvati nel maggio del 78 (tranne Abruzzo e Calabria, qualche mese dopo); ma subito si incontrarono notevoli difficoltà, come gli ostacoli posti dalla burocrazia ministeriali per il trasferimento delle funzioni alla Regioni, che avvenne solo nel 72 ma in modo del tutto inadeguato ed insufficiente.

Solo con il D.lgs. 616/1977 si può affermare che finalmente le Regioni vengono dotate delle competenze sufficienti per esercitare a pieno la loro autonomia, ma non di tutte quelle di cui auspicavano l’assegnazione. Nonostante ciò si assistette all’adozione di numerosi provvedimenti atti a far “ritornare indietro” molte competenze che con il suddetto decr. Lgs erano state affidate alla Regioni.

Vanno ricordati alcuni progetti recenti:

a) Bicamerale: con L. cost 1/1997 si istituì questa commissione, presieduta dall’on D’Alema, con il compito di predisporre un progetto di riforma organica della seconda parte della Costituzione.

b) Legge Bassanini: uno degli atti più significativi del processo riformatore avviato per iniziativa del Ministro Bassanini, volto a decentrare funzioni a beneficio delle Regioni e delle autonomie locali in genere. La L. 59/1997 si addossava il gravoso compito di transitare il nostro ordinamento verso un assetto federale, o parafederale, o come si disse, neoregionale.

Comprendendosi tuttavia la complessità della riforma, il legislatore venne spinto verso interventi più graduali.

Nel novembre del 1999 venne approvata la L cost n.1, con la quale sono state modificate alcune disposizioni costituzionali, come quelle inerenti l’elezione del Presidente della Giunta, gli statuti, la titolarità della potestà regolamentare.

Ad essa fecero seguito la L. cost. 2/2001 che estende le innovazioni succitate alla Regioni a statuto speciale, e la rivoluzionaria L. cost. 3/2001, che riforma l’intero titolo V della nostra Costituzione.

Risulta evidente come la suddetta legge costituzionale, tenti di trovare un equilibrio tra le esperienze passate, il presente e l’esigenza di gettare le basi per l’edificazione di un nuovo ordinamento regionale.

La legge tuttavia necessita di essere seguita da altri atti per realizzare un’effettiva e concreta riforma. (L. La Loggia)

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