Accanto alle persone giuridiche, sorgono enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale perfetta ma considerati, comunque, soggetti di diritto distinti dai partecipanti. Il codice del 42 li disciplina espressamente, ma ha omesso di darne una nozione. Ricorre una autonomia patrimoniale imperfetta in tutte le ipotesi in cui, per gli atti compiuti dai rappresentanti legali dell’ente, risponde non solo il patrimonio dell’ente (come per le persone giuridiche) ma anche i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’ente stesso. Pertanto le lettere di scarico di responsabilità che gli amministratori uscenti si scambiano con quelli entranti, avranno effetto solo tra le parti ma non nei confronti dei terzi. Nel caso in cui l’associazione riconosciuta abbia come oggetto l’esercizio di un’impresa commerciale, tale associazione sarà soggetta alla normativa sul fallimento insieme a coloro che sono personalmente responsabili; infatti coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente sono equiparati ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone.

Le associazioni non riconosciute appartengono alla categoria delle organizzazioni senza personalità giuridica ma, come quelle riconosciute, costituiscono un’organizzazione di persone unite per il perseguimento di uno scopo non lucrativo. La natura giuridica delle associazioni non riconosciute è molto discussa. Parte della dottrina nega che esse abbiano soggettività giuridica, individuando in tale figura una comunione particolare, qualificata dallo scopo e unificata in funzione di esso. Altra opinione attribuisce alle associazioni non riconosciute una capacità giuridica parziale, nel senso che esse esisterebbero come soggetti di diritto solo in determinati rapporti di cui sono titolari.

La dottrina più attenta ha invece affermato che le associazioni non riconosciute hanno soggettività giuridica, cioè sono soggetti di diritto, pur non essendo dotati di personalità giuridica, conferita con il riconoscimento. In esse ricorre una autonomia patrimoniale imperfetta, nel senso che coloro che agiscono in nome e per conto delle associazioni, rispondono personalmente e solidalmente con il proprio patrimonio.

Questa tesi è seguita anche dalla giurisprudenza, che deriva la soggettività delle associazioni non riconosciute dalla disciplina codicistica: artt. 36 (che attribuisce la capacità processuale ai soggetti che rappresentano l’associazione) e 37 cc (che prevede il fondo comune, come patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello dei soci, e con un preciso vincolo di destinazione).

Le associazioni non riconosciute prendono vita dall’accordo degli associati, ma per quest’ultimo non è richiesta alcuna formalità (salvo la forma scritta necessaria per determinati tipi di rapporti ). Pertanto, la grazia dell’atto pubblico è richiesta dall’ art. 14 cc solo come titolo per il riconoscimento della personalità giuridica. Di conseguenza l’associazione che non aspiri al riconoscimento potrebbe essere costituita con semplice scrittura privata o anche oralmente.

Il requisito del patrimonio appare superfluo, in quanto la responsabilità per le obbligazioni è a carico degli associati che hanno agito in nome e per conto dell’ente. Questa responsabilità è stata configurata da dottrina e giurisprudenza come fideiussione legale. I terzi creditori, in caso di inadempimento dell’obbligazione, non hanno l’obbligo di rivalersi prima sul fondo comune dell’associazione, ma possono rivolgersi direttamente e immediatamente all’amministratore o al rappresentante. Occorre precisare che per gli organi dell’associazione non riconosciuta, in mancanza di una specifica disciplina, si applicano per analogia le norme sulle associazioni riconosciute, che prevedono gli amministratori e l’assemblea.

Non è prescritto per le associazioni non riconosciute un regime di pubblicità, il che rende inapplicabile, per analogia o interpretazione estensiva, l’art. 19 cc, per cui l’eccesso di potere rappresentativo dell’organo che ha agito nei confronti dei terzi è inopponibile all’ente.

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