Gli acquisti immobiliari a titolo oneroso da parte delle associazioni non riconosciute hanno creato alcune difficoltà circa l’intestazione di tali beni e la trascrizione dell’atto di acquisto nei registri immobiliari. In un primo momento le associazioni non riconosciute erano state qualificate come pluralità di soggetti o comunione di diritti; pertanto ogni rapporto giuridico che si riferiva all’associazione faceva capo agli associati, con notevoli difficoltà soprattutto per la trascrizione degli atti.

Si ricorse, perciò, ad alcuni espedienti, quali la proprietà fiduciaria del presidente, titolare dei beni per conto della massa variabile degli associati. Ciò comportò tuttavia numerosi inconvenienti (basti pensare che il fiduciario poteva alienare legittimamente il bene, restando all’associazione solo l’azione per il risarcimento del danno).

Oggi dottrina e giurisprudenza ritengono che le associazioni non riconosciute, pur se prime di personalità giuridica, sono soggetti di diritti; pertanto possono effettuare acquisti tramite le persone che le rappresentano.

I rappresentanti, tuttavia, non sono più intestatari fiduciari, perché dai registri immobiliari deve risultare che l’immobile appartiene all’ente; infatti, ai sensi dell’ art. 2659 cc, la domanda di trascrizione di un acquisto immobiliare a favore di un’associazione non riconosciuta deve presentare anche una nota che indichi la denominazione, la sede e il numero del codice fiscale dell’associazione non riconosciuta, nonché le generalità delle persone che la rappresentano (quest’ultimo dato identificativo si aggiunge al codice fiscale poiché le associazioni non riconosciute sono sottratte dalla legge a qualsiasi forma di pubblicità e ad atti di riconoscimento da parte dei pubblici uffici).

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