Il pubblico ministero, come detto, deve iscrivere immediatamente nell’apposito registro ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è stato attribuito (art. 335). Sebbene prima facie sembri esservi un solo registro, possiamo individuarne quantomeno quattro:

  • registro contro indagati noti (cosiddetto modello 21);
  • registro contro ignoti (cosiddetto modello 44);
  • registro dei fatti non costituenti notizie di reato (cosiddetto modello 45): si tratta di un registro di notizie che alludono a fatti palesemente infondati, introdotto con riforma del 1989. Il legislatore ha costruito uno schema in base al quale spetta unicamente al pubblico ministero decidere riguardo la fondatezza delle notizie, con grave pregiudizio per il sistema garantista: quando la notizia di reato è palesemente infondata, infatti, non importa che venga fatta richiesta di archiviazione al giudice. Il sistema ha finito così per sottrarre all’archiviazione del giudice anche casi ove sarebbe scattato tale obbligo. Il modello 45 si è quindi rilevato un arma per effettuare un’archiviazione discrezionale senza passare dal giudice, ossia per eludere l’archiviazione. In sintesi, una circolare ministeriale ha finito per ovviare all’obbligatorietà costituzionalmente imposta dell’azione penale;
  • registro delle notizie anonime, un particolare registro che deve essere tenuto dal pubblico ministero. Sebbene in principio non possa essere fatto alcun uso delle notizie anonime, eccezionalmente queste sono utilizzabili ai sensi dell’art. 240. Decorsi cinque anni, tuttavia, i documenti anonimi ed il registro devono essere distrutti.
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