Si possono attribuire almeno quattro diversi significati al termine prova, che può riferirsi:

  • al mezzo di prova, ossia allo strumento col quale si acquisisce al processo un elemento che serve per la decisione (es. testimonianza);
  • alla fonte di prova, ossia alle persone e alle cose che forniscono un elemento di prova (es. impronta digitale);
  • all’elemento di prova, ossia all’informazione che si ricava dalla fonte di prova quando essa non è ancora stata valutata dal giudice;
  • al risultato probatorio, ossia all’elemento di prova valutato in base ai criteri della credibilità e dell’attendibilità.

Nel suo insieme, comunque, la prova può essere definita come un ragionamento che da un fatto noto (es. dichiarazione del testimone) ricava l’esistenza di un altro fatto, avvento in passato, delle cui modalità di svolgimento occorre convincere il giudice. Nel processo penale il fatto da provare (thema probandum) viene precisato dall’art. 187, secondo il quale sono oggetto di prova:

  • i fatti che si riferiscono all’imputazione (fatto storico addebitato all’imputato), alla punibilità o alla determinazione della pena o della misura di sicurezza (co. 1);
  • i fatti che dai quali dipende l’applicazione di norme processuali (co. 2);
  • (caso di costituzione di parte civile) i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato (co. 3).
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