Perquisizioni

Il codice definisce mezzi di ricerca della prova :

  1. le ispezioni;
  2. le perquisizioni;
  3. i sequestri;
  4. le intercettazioni di comunicazioni.

La perquisizione consiste nel ricercare una cosa da assicurare al procedimento o una persona da arrestare (art. 247 co. 1):

  • la perquisizione personale è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose ad esso pertinenti;
  • la perquisizione locale è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo oppure che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso;
  • la perquisizione informatica (co. 1 bis) è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico.

Alla perquisizione, disposta dall’autorità giudiziaria con decreto motivato (co. 2), può procedere l’autorità giudiziaria stessa oppure, su delega di quest’ultima, la polizia giudiziaria.

Quando si ricerca una cosa determinata, è prevista una modalità meno invasiva (art. 248 co. 1): l’autorità giudiziaria, infatti, può limitarsi ad invitare taluno a consegnare la cosa. Se l’invito viene accolta e la cosa è presentata, non si fa luogo a perquisizione, salvo che sia utile procedersi per la completezza delle indagini.

Nel compiere una perquisizione devono essere osservate alcune formalità a tutela dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione:

  • se deve essere eseguita la perquisizione di una persona, occorre consegnare a questa una copia del decreto con l’avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile e almeno quattordicenne (art. 249 co. 1);
  • se deve essere eseguita la perquisizione di un luogo, deve essere consegnata copia del decreto all’interessato ed a colui che abbia la disponibilità del luogo, se presenti. Ad essi, peraltro, deve essere dato avviso della facoltà di farsi assistere o rappresentare da una persona di fiducia.

Le cose rinvenute nel corso della perquisizione, se costituiscono corpo del reato o sono pertinenti al reato, sono sottoposte a sequestro. Se si trova la persona ricercata, si dà esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare o ai provvedimenti di arresto o di fermo.

Iniziativa per la perquisizione

La perquisizione può essere effettuata:

  • su iniziativa del pubblico ministero, dal pubblico ministero stesso o da un ufficiare di polizia giudiziaria da questo delegato nel corso delle indagini preliminari (art. 247 co. 3);
  • su iniziativa della polizia giudiziaria, dalla polizia giudiziaria stessa nel corso delle indagini preliminari, ma soltanto in flagranza di reato o in caso di evasione (art. 352). La polizia giudiziaria deve trasmettere il verbale delle operazioni senza ritardo al pubblico ministero del luogo nel quale la perquisizione è stata eseguita.
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