La fase degli atti preliminari al dibattimento svolge varie funzioni. La funzione che viene necessariamente espletata è quella di svelare quali sono i testimoni, i consulenti tecnici, i periti e gli imputati connessi dei quali una parte intende chiedere l’ammissione in dibattimento al momento delle richieste di prova. A tale scopo, le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti, consulenti tecnici e imputati connessi o collegati devono depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame (art. 468 co. 1).

Il codice impone un vero e proprio onere di svelare in anticipo i mezzi di prova dichiarativa che la parte intende assumere in dibattimento a titolo di prova principale (evitare prove a sorpresa), a pena di inammissibilità.

La funzione più importante delle liste consiste nel mettere in grado ciascuna delle parti di esercitare il proprio diritto all’ammissione della prova contraria previsto dall’art. 468 co. 4: in relazione alle circostanze indicate nelle liste, infatti, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti, consulenti tecnici e imputati connessi o collegati non compresi nella propria lista , ovvero presentarli in dibattimento.

Occorre ricordare che le parti private hanno piena conoscenza degli atti raccolti nelle indagini e nell’udienza preliminare: esse, infatti, potendo prendere visione sia del fascicolo per il dibattimento (art. 466) sia del fascicolo del pubblico ministero, sono in grado di indicare quali sono le persone che vogliono chiamare a deporre a prova principale.

Funzioni eventuali:

  • richiesta di autorizzare la citazione dei dichiaranti (art. 468 co. 2): le parti, nel momento in cui presentano le liste, hanno la possibilità di chiedere al presidente del collegio giudicante la citazione delle persone delle quali intendono ottenere l’esame in dibattimento, rendendone in questo modo obbligatoria la presenza. Il presidente le autorizza escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti;
  • assunzione di prove urgenti (art. 467): l’assunzione di tali prove è richiesta dalle parti al presidente del collegio giudicante nei casi previsti dall’art. 392 , ossia quando è possibile procedere a incidente probatorio (udienza dibattimentale anticipata);
  • pronuncia della sentenza anticipata di proscioglimento (art. 469): tale sentenza può essere emessa soltanto quando, per accertare l’improcedibilità (es. mancanza della querela) o l’estinzione del reato (es. amnistia), non sia necessario assumere prove in dibattimento. La sentenza di non doversi procedere è emessa dal collegio giudicante in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l’imputato ed è inappellabile.
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