Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato e può essere applicato solo ai minorenni (che abbiano compiuto gli anni 14).

Ai sensi dell’art. 169 c.p. (Perdono giudiziale per i minori degli anni 18) il giudice può disporre il perdono qualora concorrano le seguenti condizioni:

  • innanzitutto è necessario che per il reato commesso si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 3 milioni di lire (1549 euro), anche se congiunta a detta pena;
  • può beneficiarne il minore che non sia stato condannato a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione e che non sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale;
  • inoltre il giudice deve ritenere favorevole la prognosi di rieducazione, deve cioè presumere che il colpevole si asterrà dal commettere nuovi reati.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta. Tuttavia la Corte Costituzionale ha introdotto la possibilità di estenderne l’applicabilità ad altri reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio, nonché in caso di reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono qualora la pena, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l’applicazione del beneficio.

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