Giudizio immediato

Il giudizio immediato ha la caratteristica di eliminare l’udienza preliminare: dalle indagini preliminari, infatti, si transita direttamente all’udienza dibattimentale. Sotto tale denominazione sono ricompresi due procedimenti assai diversi:

  • il giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero (art. 453 co. 1);
  • il giudizio immediato chiesto dall’imputato (co. 3).

La semplificazione apportata dal giudizio immediato non risulta essere indolore. Essa, al contrario, comporta il sacrificio del diritto al controllo giurisdizionale sulla necessità del rinvio al giudizio, caposaldo degli ordinamenti garantisti angloamericani.

Dato che tale diritto è tradizionalmente ritenuto rinunciabile da parte dell’imputato, sotto questo profilo la sottospecie di giudizio immediato su richiesta dell’imputato, introdotta nel codice italiano nel 1988, appartiene sicuramente al sistema accusatorio. Un discorso diverso deve essere fatto per quel tipo di giudizio immediato che si svolge in mancanza del consenso dell’imputato, ossia sulla base della richiesta presentata dal giudice al pubblico ministero: in questo caso, infatti, il giudice si pone in tensione con i principi del sistema accusatorio, poiché decide inaudita altera parte.

Giudizio immediato chiesto dall’imputato

L’imputato, potendo disporre della garanzia dell’udienza preliminare, può presentare richiesta di giudizio immediato, ma soltanto dopo che il pubblico ministero abbia formulato l’imputazione ed il giudice abbia fissato l’udienza preliminare. Tale richiesta deve essere presentata nella cancelleria del giudice almeno tre giorni prima dell’udienza preliminare e deve essere notificata al pubblico ministero ed alla persona offesa. Con la richiesta di giudizio immediato l’imputato perde la possibilità di ottenere il rito abbreviato o il patteggiamento (art. 458 co. 3).

Di fronte alla richiesta formulata dall’imputato, il giudice è obbligato a disporre il giudizio immediato (art. 419 co. 6): la scelta dell’imputato di rinunciare alla garanzia dell’udienza preliminare, infatti, è libera e insindacabile e può essere determinata da varie (es. non scoprire in anticipo la strategia difensiva).

Giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero

In base al testo originario del codice, il pubblico ministero poteva chiedere il giudizio immediato (discrezionalmente) qualora la prova fosse apparsa evidente. Il d.l. n. 92 del 2008 (sicurezza pubblica) ha reso obbligatoria per il pubblico ministero la richiesta di giudizio immediato:

  • nell’ipotesi appena ricordata di evidenza della prova;
  • nell’ipotesi in cui l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare.

Nelle due ipotesi, comunque, il pubblico ministero è esentato dal dovere di chiedere il giudizio immediato quando ciò pregiudichi gravemente le indagini .

Occorre tuttavia esaminare partitamente i presupposti delle due ipotesi appena ricordate:

  • l’ipotesi tradizionale è caratterizzata dalla brevità delle indagini, unita all’evidenza della prova di reità. Il pubblico ministero, quindi, deve chiedere al giudice per le indagini preliminari il rito immediato se concorrono i seguenti presupposti:
    • che la prova appaia evidente (art. 453 co. 1);
    • che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova o comunque sia stata invitata a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375 co. 3 e la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile (art. 453 co. 1);
    • che non siano decorsi più di novanta giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. (art. 454 co. 1);
    • il d.l. n. 92, come detto, ha introdotto l’obbligo per il pubblico ministero di chiedere il giudizio immediato per quel reato per il quale la custodia cautelare a carico di un indagato ha assunto un determinato grado di stabilità, dovuto alla conferma del tribunale della libertà o alla mancata proposizione della richiesta di riesame. Risulta evidente che la situazione probatoria sottostante è costituita dall’esistenza di gravi indizi di reità dell’indagato, tali da giustificare l’applicazione della misura custodiale. Il legislatore, quindi, ha considerato superfluo quel controllo sulla fondatezza dell’accusa che si svolge nell’udienza preliminare perché assorbito nella valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi. I termini per la richiesta di giudizio immediato custodiale decorrono non dall’iscrizione della notizia di reato, quanto dall’esecuzione della misura. A seconda del momento in cui la custodia sia stata applicata, quindi, è possibile che si svolgano indagini di notevole durata.

Il pubblico ministero, comunque, deve chiedere al giudice per le indagini preliminari il rito immediato se concorrono i seguenti presupposti:

  • che al momento della richiesta l’indagato sia in stato di custodia cautelare per il medesimo reato per il quale è chiesto il rito immediato;
  • che il provvedimento custodiale abbia raggiunto un determinato grado di stabilità, ossia sia stato confermato dalla decisione in sede di riesame o siano decorsi i termini per la proposizione di tale rimedio;
  • che non siano decorsi centottanta giorni dall’esecuzione della misura ;
  • che permanga la valutazione dei gravi indizi anche nel procedimento incidentale de liberate. Il codice, infatti, precisa che il giudice deve rigettare la richiesta di giudizio immediato se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 455 co. 1 bis).
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