La discussione finale, che ha inizio quando è terminata l’istruzione probatoria, permette al pubblico ministero ed ai difensori delle parti private di formulare le proprie conclusioni (art. 523 co. 1). In questo modo le valutazioni delle parti, in ordine ai risultati probatori ottenuti in dibattimento, possono portare un contributo utile alla decisione, che viene successivamente presa dal giudice.

La discussione finale è diretta dal presidente dell’organo giudicante, che ha il potere di impedire ogni divagazione, ripetizione ed interruzione (co. 3). L’ordine degli interventi è disciplinato dal codice in modo che l’accusa pubblica e privata, rispettivamente, precedano la difesa dell’imputato, attuando così il principio dell’onere probatorio.

Le conclusioni sono formulate oralmente, fermo restando l’onere della parte civile di presentare comunque conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare (co. 2).

Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare, ma la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversati (co. 4). In ogni caso l’imputato e il suo difensore, se la chiedono, devono avere la parola per ultimi, a pena di nullità (co. 5).

Di regola la discussione non può essere interrotta per l’assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, comunque, il giudice provvede ai sensi dell’art. 507, ossia su richiesta di parte o di ufficio (co. 6).

Una volta che sia stata esaurita la discussione finale, il presidente dichiara chiuso il dibattimento (art. 524) e l’organo giudicante si ritira in camera di consiglio per deliberare la sentenza.

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