Azione penale

Il concetto di azione penale, definito come la richiesta diretta al giudice di decidere sull’imputazione , si ricollega a quello di processo penale, espressione questa con la quale si fa riferimento ad una serie cronologicamente ordinata di atti che ha come atto iniziate l’azione penale e come atto finale la sentenza .

Il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione (art. 405 co. 1), la quale:

  • nel procedimento ordinario è ricompresa nella richiesta di rinvio a giudizio (art. 417 co. 1);
  • nei procedimenti speciali è ricompresa nell’atto che instaura il singolo procedimento.

L’imputazione, in particolare, consiste nell’addebitare ad una determinata persona un fatto di reato. Elementi dell’imputazione sono (art. 417 co. 1):

  • l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto storico, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza;
  • l’indicazione degli articoli di legge violati (cosiddetto titolo del reato).
  • le generalità della persona alla quale viene addebitato il reato e della persona offesa;
  • l’indicazione delle fonti di prova acquisite;
  • la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;
  • la data e la sottoscrizione.

Effetti dell’azione penale

L’esercizio dell’azione penale determina due effetti:

  • pone al giudice l’obbligo di decidere su di un determinato fatto storico;
  • fissa in modo tendenzialmente immutabile l’oggetto del processo, imponendo al giudice il divieto di decidere su di un fatto differente da quello precisato nell’imputazione.

Dall’art. 125, relativo alla richiesta di archiviazione, si ricava a contrario che l’imputazione viene formulata quando il pubblico ministero ha raccolto elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, ossia quando i risultati delle indagini sono in grado di permettere al pubblico ministero di dimostrare la fondatezza dell’accusa.

L’imputazione non viene formulata all’inizio delle indagini preliminari, bensì alla conclusione delle stesse, nel momento in cui il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio. Dal momento che spetta a quest’ultimo sostenere l’accusa in giudizio, quindi su di lui ricade anche la responsabilità di un eventuale insuccesso se poi si dimostra che non vi erano elementi idonei a sostenere l’accusa.

Caratteri dell’azione penale:

  • l’obbligatorietà (art. 112 Cost.), che impone al pubblico ministero di valutare la fondatezza di ciascuna notizia di reato e di compiere le indagini necessarie per decidere se occorre formulare l’imputazione o chiedere l’archiviazione.

L’obbligatorietà dell’azione penale ha il fine di assicurare due principi fondamentali:

  • il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): se la persona offesa non ha possibilità economiche, questo non deve impedire che il reato venga perseguito;
  • il principio di legalità (art. 25 co. 2 Cost.): può essere soltanto la legge a determinare chi debba essere punito e chi debba andare esente da pena.

Se l’azione penale è obbligatoria, peraltro, risulta necessario uno strumento tecnico che renda effettivo l’adempimento del dovere corrispondente. Tale strumento, in particolare, consiste in un controllo effettuato dal giudice sulla scelta del pubblico ministero di archiviare il caso, non esercitando l’azione penale;

  • il monopolio del pubblico ministero, principio questo che si ricava dai lavori preparatori della Costituzione. La Corte costituzionale, peraltro, ha affermato (sent. n. 84 del 1979) che la titolarità dell’azione penale può essere conferita anche a soggetti diversi dal pubblico ministero, essendo sufficiente che questo non vanifichi il suo dovere di esercitarla.

Il principio del monopolio del pubblico ministero è stato definitivamente infranto con la l. n. 468 del 1999, la quale, attribuendo competenze penali al giudice di pace, ha riconosciuto alla persona offesa la facoltà di chiedere la citazione a giudizio del responsabile del reato;

  • la procedibilità di ufficio: ai sensi dell’art. 50 co. 2, quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale viene esercitata di ufficio . Di regola, quindi, il pubblico ministero non è vincolato nella sua azione all’iniziativa di altri soggetti, essendo sufficiente che rilevi l’esistenza di un fatto storico previsto come reato;
  • l’irretrattabilità: ai sensi dell’art. 50 co. 3, l’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge . A tale principio, tuttavia, l’art. 71 pone un’eccezione, disponendo che se risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso .
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