Ambito di applicabilità delle norme sulla prova

La collocazione della materia della prova nel libro terzo del codice di procedura penale costituisce un indice positivo della sua estendibilità a tutto il procedimento penale: i primi quattro libri del codice, infatti, costituiscono una sorta di parte generale del procedimento.

In base ad un argomento sistematico, pertanto, si ritiene che le norme generali sulle prove siano applicabili a tutto il procedimento, salvo che non siano incompatibili con la regolamentazione del singolo atto da compiere in una determinata fase.

Oralità

Al termine oralità si può attribuire il significato di comunicazione del pensiero mediante la pronuncia di parole destinate ad essere udite . Anche una registrazione magnetofonica o un testo scritto possono essere ricondotti ad una comunicazione orale, ma in questi casi colui che ascolta non prende parte al dialogo ponendo delle domande.

Si ha oralità in senso pieno e assoluto, quindi, soltanto quando coloro che ascoltano possono porre domande ed ottenere riposte a viva voce dal dichiarante.

Immediatezza

Il principio di immediatezza è attuato quando vi è un rapporto privo di intermediazioni tra l’assunzione della prova e la decisione:

  • si vuole che il giudice prenda direttamente contatto con la fonte di prova;
  • si vuole assicurare che vi sia identità fisica tra il giudice che assiste all’assunzione della prova e colui che prende la decisione di condanna o di assoluzione.

Contraddittorio

Il principio del contraddittorio comporta la partecipazione delle parti alla formazione della prova. Nella prova dichiarativa, in particolare, ciò avviene quando le parti pongono le domande e formulano le contestazioni in modo tale che gli elementi di prova si formino in modo dialettico (cosiddetto contradditorio per la prova). L’art. 111 co. 4 Cost., riconoscendo il metodo dialettico come la miglior forma di conoscenza, dispone che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova . In alcune situazioni (es. incidente probatorio), sebbene il principio del contraddittorio venga attuato, manca il carattere dell’immediatezza.

I principi dell’oralità, dell’immediatezza e del contraddittorio non hanno valore in se stessi, ma sono strumentali alla correttezza del risultato. In concreto, tuttavia, non essendo sempre possibile attuare in modo assoluto i principi menzionati, si pone il problema di stabilire quando sia ragionevole prevedere alcune eccezioni (es. se il testimone di un reato è stato minacciato prima del dibattimento, diventa determinante conoscere quale versione dei fatti aveva esposto nel corso delle indagini). Al riguardo l’art. 111 co. 5 dispone che la legge regola i casi in cui la formulazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita .

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