La revocazione è un mezzo di impugnazione a motivi limitati, che si atteggia quale:

  • impugnazione ordinaria qualora i motivi per cui viene proposta siano palesi (art. 395 nn. 4 e 5), ossia conoscibili dalla parte sin dal momento della pubblicazione della sentenza. In questo caso le sentenze impugnabili sono unicamente le sentenze di appello e le sentenze pronunciate in unico grado. Le sentenze di primo grado, al contrario, non sono revocabili in quanto l’appello, essendo un mezzo di impugnazione a motivi illimitati, assorbe i motivi di cui ai nn. 4 e 5 del 395;
  • impugnazione straordinaria qualora i motivi per cui vien proposta siano occulti (artt. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 e 397 nn. 1 e 2), ossia conoscibili dalla parte solo a seguito della scoperta di fatti precedenti non conosciuti. In questo caso le sentenze impugnabili sono le sentenze di appello, le sentenze pronunciate in unico grado e le sentenze di primo grado passate in giudicato: se la parte ha conoscenza dei motivi di revocazione straordinaria durante il corso dei termini per appellare, infatti, deve far valere tali motivi tramite l’appello.

La revocazione è un mezzo di impugnazione a duplice fase:

  • una fase rescindente, che ha ad oggetto il motivo di revocazione e che, qualora sia accertata l’esistenza del motivo, si conclude con la rescissione della sentenza impugnata;
  • una fase rescissoria, che ha ad oggetto il rapporto sostanziale su cui si era pronunciata la sentenza impugnata e che si conclude con una sentenza che decide il merito della causa. Se per la decisione del merito della causa non devono essere assunti nuovi mezzi di prova, la sentenza rescindente che pronuncia la revocazione può contestualmente pronunciarsi anche sul merito della causa (art. 402 co. 1).

Il giudice competente a conoscere della revocazione è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. La revocazione si propone con citazione (art. 398 co. 1), dovendo indicare a pena di inammissibilità il motivo di revocazione e, in caso di revocazione straordinaria, le prove relative alla dimostrazione della sussistenza del motivo e del giorno in cui la parte ha avuto conoscenza del motivo stesso (co. 2). La citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con copia autentica della sentenza impugnata (art. 399 co. 1). Le altre parti devono costituirsi entro lo stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa (co. 2).

Il procedimento, in quanto non esplicitamente derogato, è quello (di primo o secondo grado) del giudizio in cui è stata emanata la sentenza impugnata (art. 400). La proposizione della revocazione non sospende l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, ma la sospensione può essere richiesta al giudice della revocazione qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile pregiudizio (art. 401).

La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non può essere impugnata nuovamente per revocazione, ma è impugnabile esclusivamente attraverso i mezzi di impugnazione ordinari ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione (art. 403).

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