Nelle cause in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero (art. 70 co. 1), le sentenze di appello o pronunciate in unico grado e le sentenza di primo grado passate in giudicato possono essere impugnate per revocazione straordinaria dal pubblico ministero, ma solo in due ipotesi:

  • n. 1: quando la sentenza viene pronunciata senza che il pubblico ministero sia sentito . A differenza della mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, la mancata partecipazione al processo del pubblico ministero, nelle ipotesi in cui il suo intervento era obbligatorio, determina una sentenza non inutiliter data, ma solo impugnabile dal pubblico ministero entro il termine di trenta giorni dal momento in cui ha ne avuto conoscenza;
  • n. 2: quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in essere dalle parti per frodare la legge (dolo bilaterale). In tale ipotesi il pubblico ministero che abbia partecipato al processo può impugnare per revocazione la sentenza entro il termine di trenta giorni dalla scoperta della collusione.
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