Gli artt. 156 ss. tacciono in ordine al se le convalidazioni oggettive e soggettive e la rinnovazione da essi prevista abbiano carattere retroattivo. Quanto alla convalidazione soggettiva il problema non si pone dato che il modo di essere di tale sanatoria comporta sempre il suo carattere retroattivo. Il problema si pone invece con riguardo alla rinnovazione e alla convalidazione oggettiva. Per risolvere tale problema occorre distinguere:

  • se il difetto del requisito di forma-contenuto non consente l’individuazione del potere processuale esercitato, l’atto nullo, come non ha consentito al suo autore l’esercizio del relativo potere processuale, così non ha consentito l’esercizio dei poteri correlati degli altri soggetti del processo. L’atto nullo potrà essere sanato attraverso la tecnica dell’integrazione o della rinnovazione solo con efficacia ex nunc, ossia solo se lo stato di avanzamento del processo e/o i termini di prescrizione o decadenza lo consentono;
  • se il difetto del requisito di forma-contenuto consente l’individuazione del potere processuale esercitato, ma non consente l’esercizio dei poteri processuali correlatidegli altri soggetti del processo, la sanatoria può essere di due specie notevolmente diverse:
    • secondo un primo modello la sanatoria (convalidazioni o rinnovazione) opera con efficacia retroattiva ex tunc: a seguito della sanatoria, infatti, gli effetti sostanziali e processuali si verificano fin dal momento del compimento dell’atto nullo;
    • secondo un secondo modello la sanatoria opera con efficacia irretroattiva ex nunc, con la conseguenza che essa è possibile solo se lo stato di avanzamento del processo e/o i termini di prescrizione o decadenza lo consentono.

Secondo Proto Pisani la scelta operata dal nostro ordinamento (l. n. 353 del 1990) è chiaramente a favore del primo modulo con la precisazione che la retroattività della sanatoria opera in modo pieno soprattutto riguardo alle nullità verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, e ciò perché in tale giudizio è massima l’esigenza che il processo raggiunga il suo scopo istituzionale di sfociare in una decisione di merito che statuisca su chi ha ragione;

  • discorso diverso va fatto con riguardo a difetti di requisiti di forma-contenuto funzionali al rispetto di un determinato modello processuale che il legislatore ha ritenuto necessario od opportuno: in queste ipotesi il ruolo attribuito allo scopo esclude che l’atto privo di requisiti formali non indispensabili all’individuazione del potere esercitato o all’esercizio di poteri correlati degli altri soggetti del processo possa essere sanzionato con la nullità.
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