Il principio del doppio grado di giurisdizione, oltre a non essere costituzionalizzato, nel nostro ordinamento si realizza nei limiti in cui lo consente la struttura del nostro appello, cosa che non sempre avviene. Il giudice di appello, in particolare:

  • esamina solo una porzione del thema probandum e decidendum del giudizio di primo grado;
  • in una serie di ipotesi provvede ad esami non effettuati dal giudice di primo grado, diventando giudice di primo ed unico grado (es. la deducibilità in appello di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi posti a base di eccezioni rilevabili di ufficio comporta che tali fatti siano conosciuti solo dal giudice di appello).

L’art. 359 stabilisce che nei procedimenti di appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimenti di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo . Il giudizio di appello contro le sentenze del giudice di pace si svolge davanti al tribunale (composizione monocratica), mentre il giudizio contro le sentenze del tribunale si svolge davanti alla Corte di appello, che giudica col numero invariabile di tre votanti.

L’appello principale si propone nella forma dell’atto di citazione (art. 342 co. 1). In caso di soccombenza ripartita, l’appellato può proporre appello incidentale che deve essere presentato a pena di decadenza nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’art. 166 (art. 343 co. 1). Ai sensi dell’art. 343 co. 2, se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa .

Il giudice, effettuate le verifiche preliminari di cui all’art. 350 co. 2 e 3 (es. regolare costituzione del giudizio, dichiarazione di contumacia), esamina la richiesta di inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. L’art. 282, al riguardo, dispone che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti e l’art. 337 precisa che l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa . La parte, tuttavia, può chiedere la sospensione in tutto o in parte dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata. Il procedimento di inibitoria, in particolare, viene disciplinato dall’art. 351:

  • sulla istanza si provvede nella prima udienza con ordinanza (co. 1);
  • (eccezione) la parte può chiedere che la decisione della sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione (co. 2), caso in cui si aprono due possibilità (co. 3):
    • il presidente del collegio (o il tribunale) ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, nella quale si provvede con ordinanza ai sensi del co. 1;
    • (eccezione) se ricorrono giusti motivi di urgenza, dispone provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza. A tale decreto emanato inaudita altera parte seguirà poi nel contraddittorio la conferma, la modifica o la revoca con ordinanza.

Esaurite le attività preliminari vi sono due possibili sviluppi dell’iter procedurale:

  • se non deve essere svolta attività istruttoria o se insorgono questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito idonee a definire il giudizio ex art. 187 co. 2 e 3, il giudice invita la parti a precisare immediatamente le conclusioni e il processo entra in fase decisoria;
  • se deve essere svolta attività istruttoria, la particolarità del giudizio di appello consiste nel fatto che le prove sono non solo valutate ma anche assunte dal collegio nella sua collegialità, esclusa qualsiasi possibilità di delega dell’assunzione ad un giudice singolo. Chiusa l’istruzione, anche in questo caso il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed il processo entra nella fase decisoria.

La fase decisoria viene descritta dall’art. 352. La scelta di modellare la disciplina del giudizio di appello in totale aderenza a quella prevista per il giudizio di primo grado, tuttavia, può comportare inutili appesantimenti dell’iter procedurale. La sentenza viene depositata in cancelleria entro sessanta giorni dal termine per il deposito delle memorie di replica (co. 1):

  • se l’appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio (co. 2). In tal caso, alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte, il quale fissa con decreto la data dell’udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni (co. 3). La sentenza deve essere depositata entro i sessanta giorni successivi (co. 4);
  • se l’appello è proposto al tribunale, il giudice, qualora una delle parti lo richieda, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e fissa l’udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime (co. 5). La sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

L’art. 344 stabilisce che nel giudizio di appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’art. 404 . Al contrario della dottrina, che da tale disposizione deduce che in appello sia possibile solo l’intervento volontario nei limiti dell’art. 344, a detta di Proto Pisani occorre ammettere anche l’intervento coatto, qualora esso sia diretto unicamente a provocare la partecipazione al processo di un terzo titolare di un rapporto giuridicamente dipendente soggetto ad efficacia riflessa della sentenza

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