Escluso che il giudicato civile possa estendersi all’accertamento dei meri fatti, è massima giurisprudenziale quella per cui il giudicato si estende a tutti gli antecedenti logici necessari della statuizione finale. Si è però notato come l’art. 34 imponga di escludere che il giudicato, in assenza di una esplicita domanda o di una volontà di legge in tal senso, possa estendersi al diritto o rapporto pregiudiziale (o condizionante) dedotto o deducibile come elemento costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo della fattispecie da cui deriva il diritto fatto valere in giudizio. Occorre soffermarsi su tale problematica. Di estensione del giudicato ai suoi antecedenti logici necessari si può parlare solo riguardo al giudicato di accoglimento (dichiarativo dell’esistenza del diritto fatto valere) e non anche riguardo al giudicato di rigetto (dichiarativo dell’inesistenza del diritto come fatto valere in processo).

Questo deriva dal diverso atteggiarsi degli antecedenti logici necessari rispetto alla statuizione dichiarativa dell’esistenza del diritto e della sua inesistenza:

  • statuizione finale dichiarativa dell’esistenza del diritto: sono antecedenti logici necessari l’esistenza di tutti i fatti costitutivi e l’inesistenza di tutti quelli impeditivi, estintivi e modificativi dedotti o deducibili;
  • statuizione finale dichiarativa dell’inesistenza del diritto: non sono antecedenti logici necessari l’inesistenza di tutti i fatti costitutivi e l’esistenza di tutti i fatti impeditivi, estintivi e modificativi. L’inesistenza anche di un solo fatto costitutivo o l’esistenza anche di un solo fatto impeditivo, estintivo o modificativo è antecedente logico da solo necessario e sufficiente a fondare la statuizione dichiarativa dell’inesistenza del diritto.

I limiti oggettivi del giudicato, quindi, in ipotesi di statuizione dichiarativa dell’inesistenza del diritto, sono o possono essere molto più ristretti dei limiti oggettivi del giudicato dichiarativo dell’esistenza del diritto stesso. Ciascuno dei motivi addotti può essere da solo sufficiente a giustificare la statuizione di rigetto.

La distinzione tra giudicato di accoglimento e di rigetto è utile per intendere il rapporto tra giudicato e fatti sopravvenuti: solo in caso di giudicato di accoglimento, infatti, il diritto e il rapporto accertati continuano a vivere dopo il giudicato. Solo in tale ipotesi si può parlare di operatività dei fatti estintivi (es. adempimento, prescrizione, risoluzione per inadempimento) o modificativi (es. transazione) sopravvenuti. Rispetto al giudicato di rigetto non ha senso parlare di operatività dei fatti estintivi o modificativi, in quanto essi operano come fatti generatori di un diritto diverso da quello di cui il precedente giudicato ha accertato l’esistenza.

Rispetto ad un giudicato che pronuncia l’estinzione di un diritto o di rapporto, peraltro, non opera il successivo venir meno del fatto che a tale estinzione ha portato, in quanto il venir meno del fatto estintivo può al massimo valere come fatto costitutivo di un altro diritto. In alcune ipotesi, comunque, il legislatore può consentire che il venir meno sopravvenuto del fatto che ha determinato l’estinzione rilevi ai fini della ricostruzione del rapporto

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