La competenza è la qualità di giurisdizione assegnata a ciascun organo ovvero la misura di giurisdizione: le norme che la definiscono hanno lo scopo di distribuire equamente tra i diversi giudici il carico delle controversie sottoposte alla giurisdizione ordinaria. Art.25 cost: vi deve sempre essere un giudice naturale precostituito per legge. La competenza non è una condizione di ammissibilità della domanda. La sua assenza non rende invalidi gli atti compiuti né conduce a una pronuncia che chiude il processo con una sentenza di assoluzione. Essa impedisce al giudice di decidere nel merito ma lo vincola al contempo ad indicare il giudice davanti al quale il processo può continuare se tempestivamente riassunto.

Come già visto, la competenza si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e che non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. Tale norma, unitamente alla disposizione per cui il valore della causa ai fini della competenza si determina dalla domanda, conferma che la competenza deve venire valutata sulla base della causa petendi e del petitum individuati dall’attore.

Il comportamento processuale del convenuto normalmente non ha influenza sulla determinazione della competenza del giudice adito dall’attore. Per controverso, la competenza del giudice adito dall’attore può cambiare laddove il convenuto proponga a sua volta una nuova domanda all’interno del processo, solo in tale ipotesi si può avere un mutamento di competenza in corso di causa. Abbiamo 2 ordini di distribuzione delle controversie:

– Orizzontale, che opera la ripartizione delle controversie tra i giudici di pari grado sulla Repubblica

– Verticale, che opera la ripartizione delle cause tra diversi giudici del medesimo grado secondo il criterio del valore e della materia

I due criteri operano su piani distinti ma possono in alcune ipotesi essere simultaneamente compresenti e richiedere un coordinamento tra loro. Se la legge attribuisce rilievo alla materia, quest’ultima svolge una funzione dominante che prevale sulla quantificazione economica della lite.

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