Il processo di separazione si articola in 3 successive fasi, di cui la prima, fase presidenziale necessaria e le altre due, ossia la fase istruttoria e la fase decisoria, eventuali e subordinate all’esito della prima.

Il processo di separazione trova difatti impulso in un atto di parte, il ricorso, da depositarsi presso la cancelleria del giudice competente, cui fa seguito l’intervento del presidente del tribunale, il quale fissa con decreto la data, che deve cadere entro 90 giorni dal deposito dell’atto introduttivo, «dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé», il termine per la notificazione del ricorso e del decreto stesso al coniuge convenuto, e provvede ad assegnare a quest’ultimo un termine per il deposito della memoria difensiva e dei documenti, e delle ultime dichiarazioni dei redditi.

I coniugi debbono comparire personalmente, nell’udienza di comparizione, davanti al presidente con l’assistenza del difensore. La di mancata comparizione:

  • del ricorrente: è equiparate alla rinuncia e la domanda di separazione non ha quindi effetto
  • del convenuto: se non dipende da un vizio nella instaurazione del contraddittorio, l’udienza può comunque avere luogo, ma in alternativa il giudice può disporre un rinvio della data di udienza, ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto.

Scopo primario dell’udienza di comparizione dei coniugi è il tentativo di conciliazione, al cui fine il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente, poi congiuntamente. L’art. 708 cpc, in tale occasione, prevede 2 possibili esiti:

i) se la conciliazione riesce, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione;

ii) se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, deve emettere i «provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi» sotto forma di ordinanza e provvede alla nomina del giudice istruttore, fissando l’udienza di comparizione e trattazione.

L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro procedimento emesso dal presidente del tribunale o dal giudice istruttore a seguito di nuova proposizione del ricorso per la separazione personale. Tali provvedimenti sono comunque revocabili e modificabili dal giudice istruttore, senza subordinare la revoca o la modifica al verificarsi di mutamenti delle circostanze.

E’ comunque ammessa la possibilità di proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, entro 10 giorni dalla notificazione del provvedimento, su cui la corte si pronuncia in camera di consiglio.

Se l’ordinanza presidenziale ha formato oggetto di reclamo, la successiva richiesta di modifica o revoca della stessa ordinanza è ammissibile solo per fatti sopravvenuti, oppure per fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente alla conclusione del procedimento di reclamo.

Circa la reclamabilità dei provvedimenti del giudice istruttore, si deve segnalare la proposta interpretativa avanzata da una parte della dottrina favorevole all’applicazione in via estensiva dell’art. 708 cpc, che consente la proposizione del reclamo alla corte d’appello

La fase istruttoria e la fase decisoria

Se il tentativo di conciliazione risulta infruttuoso, si verifica il passaggio dalla fase presidenziale alla fase istruttoria: il presidente, dopo aver emesso i provvedimenti urgenti, fissa con ordinanza l’udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore.

L’ordinanza, se pronunciata in udienza, si intende comunicata alle parti costituite e comparse; se, invece, il convenuto non compare, l’ordinanza deve essere a questi notificata nel termine perentorio ivi stabilito.

Le disposizioni dell’art. 709 cpc non sembrano invece considerare l’ulteriore ipotesi in cui l’ordinanza sia pronunciata fuori udienza: in tal caso si deve ritenere comunque necessaria la comunicazione alle parti costituite.

In ogni caso l’ordinanza che fissa la data di udienza innanzi all’istruttore deve essere comunicata al pubblico ministero, al fine di consentirne l’intervento, che, nel processo di separazione è necessario.

Nella stessa ordinanza con cui il presidente indica la data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice istruttore, vengono fissati sia il termine per il deposito in cancelleria di una memoria integrativa dell’attore, sia, rispetto al convenuto, il termine per «la costituzione in giudizio nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio».

L’ordinanza deve inoltre contenere l’avvertimento per il convenuto che, spirato il termine per la costituzione, non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Entrambe le parti sono ammesse a formulare, nella fase innanzi al giudice istruttore, ulteriori allegazioni e deduzioni istruttorie, nonché a depositare nuovi documenti. Si può trattare di attività integrativa di quanto in precedenza svolto, ossia, a titolo esemplificativo, per l’attore l’allegazione di ulteriori fatti a fondamento della domanda di separazione e, dal lato del convenuto, la contestazione dei fatti ex adverso affermati. Non sarebbe da escludere la possibilità di proposizione nella memoria integrativa dell’attore, oltre che in quella del convenuto, di nuove domande.

Le parti, nelle forme del procedimento in camera di consiglio, possono richiedere in ogni tempo, anche dopo l’esaurimento del giudizio, la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole.

E’ ammesso il diritto dei genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni riguardanti l’affidamento dei figli e l’attribuzione dell’esercizio della potestà genitoriale, nonché delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento