Con riferimento alla discussione su quando possa aversi la chiamata in causa iussu iudicis e fino a quale grado di giurisdizione (dottrina e giurisprudenza ritengono che essa possa essere disposta unicamente nel corso del giudizio di primo grado), sembra preferibile la seguente sistematizzazione:

  • la chiamata in causa su ordine del giudice può essere disposta solo entro il primo grado qualora attraverso tale chiamata si proponga una domanda giudiziale nei confronti del terzo: in queste ipotesi, infatti, le esigenze alla base dell’art. 107 cedono il passo di fronte alle esigenze di garantire il doppio grado di giurisdizione;
  • la chiamata in causa su ordine del giudice può essere disposta anche in secondo grado qualora essa sia diretta a terzi titolari di rapporti giuridici dipendenti dal rapporto dedotto nel processo originario: attraverso la chiamata, infatti, non viene proposta alcuna domanda nei confronti del terzo, e pertanto non è ipotizzabile alcuna violazione del principio della doppia giurisdizione.
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