Bisogna ora fare un esame più ravvicinato sull’essenza intrinseca del “processo”: esso appare come un figurato “procedere” nel senso di alternarsi di poteri e di atti che ne costituiscono l’esercizio: si vuol capire con quali congegni giuridici si realizza questo procedere giuridico. Ora le norme giuridiche fanno si che certi soggetti siano automaticamente posti in una certa situazione giuridica rispetto a quello schema di comportamento, ossia la situazione di dover tener quel comportamento oppure di poterlo tenere. Quindi in pratica i poteri sono con le facoltà e i doveri le situazioni giuridiche processuali semplici (in quanto corrispondono ognuna a un singolo comportamento specifico. Il processo è una serie di situazioni semplici che si svolgono nel tempo)., configurate in astratto dalle norme del processo e rese concrete dall’esercizio di altri poteri.

Potere (sono le uniche situazioni che attuandosi in atti, fanno progredire il processo):, gli effetti giuridici prodotti dal comportamento in cui si estrinseca il potere sono determinazioni di altre situazioni processuali sempliciti (cioè nuove situazioni giuridiche): di liceità, di dovere e soprattutto di potere (nel senso di potersi produrre ancora nuove situazioni giuridiche). In base a questa analisi potremo dire che, se consideriamo atti giuridiche (processuali) le attuazioni dei comportamenti previsti astrattamente come fattispecie dei poteri, si potrà dire che il procedere giuridico in cui consiste il processo si realizza con una successione alternata di poteri e atti (es. 163 C.P.C.: l’ufficiale giudiziario si trova nella situazione di potere compiere l’atto di notificazione ex 137 e ss.).

Facoltà: sono figure rare nel processo e non contribuiscono alla sua dinamica, dato che si esauriscono in se stesse senza dar luogo a modificazioni giuridiche.

Doveri: stesso discorso delle facoltà, anche se sono a volte valutati come poteri (es. ex 163 l’ufficiale giudiziario esercita anche un “dovere”, in attuazione ai suoi compiti istituzionali). I doveri riguardano di solito solo gli organi del processo. Abbiamo poi gli oneri: essi sono “doveri solo in senso apparente”, mentre appaiono come veri e propri poteri (formulati quindi come doveri ipotetici). Es. 99 C.P.C.: se vuoi far valere un diritto in giudizio, devi proporre domanda al giudice competente. Abbiamo poi altre situazioni che, invece di riferirsi ai singoli atti del processo, concernono l’intera serie degli atti considerata globalmente in vista del risultato unitario del processo: le situazioni processuali globali o composite (in questo senso ci si può riferire a un generico dovere decisorio del giudice ex 112 C.P.C.). In questo stesso senso si parla di diritto alla tutela giurisdizionale (di cognizione o di esecuzione) nella quale espressione è palese il globale riferimento all’intera serie delle situazioni giuridiche semplici facenti capo al soggetto che chiede tutela giurisdizionale, nonché il cosiddetto “diritto al processo”.

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