Nei rapporti tra genitori e figli devono essere presi in esame, innanzi tutto, gli interventi del giudice che si realizzano in sede di controllo sull’esercizio da parte dei genitori della potestà sui figli, nonché gli interventi preventivi in fase autorizzativa per l’attività di straordinaria amministrazione dei beni dei figli.

Sono interventi in sede di controllo :

sull’esercizio della potestà:

    • le pronunce sulla decadenza della potestà e sulla reintegrazione nella stessa
    • i provvedimenti imposti dalla condotta del genitore pregiudizievole ai figli

sull’amministrazione:

    • i provvedimenti interinali imposti dalla cattiva amministrazione del patrimonio del minore
    • i provvedimenti di rimozione di 1 o entrambi i genitori dall’amministrazione e nomina di un curatore
    • i provvedimenti di riammissione nell’amministrazione

Gli interventi preventivi in sede autorizzativa sono indicati nell’art. 320, commi 3°, 4° e 5°, c.c., il quale elenca gli atti che i genitori non possono compiere senza l’autorizzazione preventiva del giudice.

Quest’intervento, imposto a pena di nullità dell’atto compiuto senza autorizzazione, è attribuito alla competenza del giudice tutelare, salvo che si tratti di autorizzazione alla continuazione di impresa commerciale, nel qual caso la competenza spetta al tribunale ordinario.

Per l’autorizzazione alla vendita di beni ereditari appartenenti al minore, la relativa autorizzazione spetta al tribunale e, se trattasi di immobili, è necessario il parere preventivo del giudice tutelare.

Manifestano natura mista, poiché presuppongono una situazione in atto astrattamente idonea a recare effetti pregiudizievoli agli interessi del minore, i provvedimenti di nomina di un curatore speciale, previsti in due ipotesi:

  1. quando il genitore che esercita in via esclusiva la potestà, (ovvero i genitori congiuntamente), non può o non vuole compiere un atto di straordinaria amministrazione
  2. quando vi sia conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà o tra essi e i genitori, anche se tale conflitto investe attività di ordinaria amministrazione
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento