L’estinzione del giudizio di appello consegue ad eventi che si possono verificare durante tutto il corso del processo di appello. La dichiarazione di estinzione, in particolare, fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto (art. 338). Questi provvedimenti che eccezionalmente impediscono il passaggio in giudicato della sentenza devono essere tali da modificare la sentenza appellata senza definire il giudizio. Un esempio si ha quando il giudice di primo grado abbia definito il giudizio sulla base di una questione preliminare di rito (es. accertamento della prescrizione). Impugnata la sentenza da parte dell’attore, se il giudice di appello emana una sentenza non definitiva con cui dichiara che la prescrizione non sussiste e dispone la prosecuzione del processo, la sentenza non definitiva di appello risulta una sentenza di riforma di quella appellata. Se il processo successivamente si estingue, quindi, non può aversi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ormai riformata

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