L’art. 116 stabilisce che gli argomenti di prova non hanno il valore delle prove. Occorre tuttavia chiedersi in che cosa consiste la differenza di valore tra prove e argomenti di prova:

  • gli argomenti di prova non hanno valore di presunzione, perché concernono fatti secondari (non creati per rappresentare) e non rappresentativi;
  • secondo la dottrina, gli argomenti di prova, a differenza delle prove in senso tecnico, non possono fondare da soli il convincimento del giudice. Tale impostazione, tuttavia, non giustifica alcune contraddizioni:
    • nei processi relativi a diritti indisponibili il giudice non può fondare il suo convincimento sull’esistenza o meno di fatti rilevanti unicamente su dichiarazioni contra se (ammissioni) rese dalle parti in sede di interrogatorio libero;
    • le prove raccolte nel processo estinto non sono idonee a fondare il convincimento del giudice, idoneità questa che viene tuttavia riconosciuta dall’art. 692;
    • il giudice può fondare il proprio convincimento su fatti secondari di origine extraprocessuale di cui sia acquisita la conoscenza mediante prove in senso tecnico, ma non può farlo con i fatti secondari di origine processuale di cui il giudice abbia avuto immediata percezione nel processo. Tutto questo nonostante che l’art. 2729 non distingua tra fatti secondari di origine extraprocessuale o processuale;
    • il rifiuto della parte di provvedere alla produzione del documento di cui sia stata ordinata l’esecuzione non può valere come ammissione allo stesso modo della mancata risposta all’interrogatorio formale;
    • a detta di Proto Pisani il carattere di probatio inferior degli argomenti di prova rispetto alle prove non va colto in una loro minore efficacia probatoria legislativamente imposta, ma unicamente nel fatto che gli argomenti di prova non sono idonei a giustificare da soli il giudizio di superfluità ex art. 209 a fronte della richiesta delle parti di offrire prova contraria mediante prova in senso tecnico.
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