In Italia e in Germania sono state elaborate innumerevoli teorie inerenti la nozione di azione. Dal momento che tale discussione non ha carattere meramente teorico, ma è pregna di implicazioni pratiche risulta opportuno esporre sinteticamente i risultati cui è possibile pervenire:

  • poiché prima del processo il diritto sostanziale vive in uno stato di incertezza, il legislatore non può ricollegare il potere della parte di mettere in moto l’attività giurisdizionale all’esistenza del diritto sostanziale fatto valere in giudizio. Di qui la necessità che il diritto di azione sia ricollegato alla mera possibilità di esistenza del diritto sostanziale;
  • l’azione deve essere configurata come l’aspirazione ad un provvedimento di merito e non come l’aspirazione ad un provvedimento quale che sia anche di mero rito;
  • l’espressione diritto (o potere) di azione rappresenta uno schema riassuntivo di situazioni soggettive composite costituite da poteri, doveri e facoltà processuali. La domanda giudiziale, in particolare, costituisce l’atto di esercizio del primo di questi poteri processuali. Di qui la particolare importanza che la proposizione della domanda assume nel processo in punto di individuazione sia del diritto sostanziale dedotto sia del thema decidendum;
  • il potere processuale di proporre la domanda giudiziale è ricollegato ad una concreta situazione giuridica individuata secondo le fattispecie del diritto sostanziale;
  • l’autonomia del processo dal diritto sostanziale, se pur comporta la necessità di attribuire poteri, doveri e facoltà processuali indipendentemente dall’effettiva esistenza del diritto sostanziale in giudizio, non può arrivare a negare qualsiasi collegamento, come invece è nella tendenza di una parte della dottrina tedesca: secondo il nostro diritto positivo, infatti, tale collegamento è realizzato dall’essere la concreta situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio elemento costitutivo del potere di proporre la domanda giudiziale e dei singoli poteri, doveri e facoltà processuali nei quali si risolve il fenomeno del processo.

Domanda proposta a giudice incompetente

L’art. 99 specifica che la domanda deve essere proposta al giudice competente. Tale richiamo, tuttavia, risulta essere ultroneo ed in contrasto col valore attribuito alla competenza dal codice del 1942: questa, infatti, risulta essere requisito di validità non della domanda ma del provvedimento giurisdizionale.

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