Resta a questo punto da valutare se la condanna presupponga sempre una violazione effettuata oppure se questa possa essere chiesta anche prima della violazione, in modo da premunire il titolare del diritto di un titolo esecutivo idoneo a mettere in modo un procedimento di esecuzione forzata non appena la violazione si sia realizzata. Il nostro ordinamento nulla dispone circa l’ammissibilità generale o meno della condanna in futuro e/o circa gli eventuali limiti di ammissibilità. Le uniche disposizioni che prevedono ipotesi di condanna in futuro prima della scadenza del termine sono:

  • l’art. 657 che consente al locatore di intimare al conduttore <licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto ;
  • l’art. 664 che, in ipotesi di sfratto per morosità, consente al giudice di pronunciare decreto di ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto ;
  • l’art. 148 c.c. che disciplina una complicato forma di tutela allo scopo di assicurare l’adempimento dell’obbligo di concorso agli oneri patrimoniali necessari per l’adempimento dei doveri genitoriali verso i figli.

Da tali disposizioni isolate, tuttavia, non sembra possibile dedurre niente di decisivo in ordine all’ammissibilità in via generale di questa forma di tutela di condanna.

L’obiezione principale all’ammissibilità della condanna in futuro è che questa opera in modo tale da creare un titolo esecutivo che prescinde dall’attualità dell’inadempimento. Tale carattere, tuttavia, non contrasta con la struttura del processo esecutivo: il titolo esecutivo, infatti, dà certezza in ordine all’esistenza del credito, ma mai in ordine all’attualità dell’inadempimento. A prescindere da questo comunque occorre sottolineare quelli che sono:

  • i vantaggi dell’ammissibilità della condanna in futuro:
    • l’esigenza di economia di giudizi, ossia la necessità di evitare giudizi reiterati per conseguire ciò che è dovuto periodicamente qualora vi sia ragione di ritenere che questi si renderebbero necessari (es. debitore moroso nel pagamento di rate);
    • l’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale, ossia la necessità che la tutela esecutiva non sia frustrata dall’eccessivo divario temporale tra il momento della lesione e quello della concreta soddisfazione coattiva del diritto;
    • gli svantaggi dell’ammissibilità della condanna in futuro:
      • il rischio della strumentalizzazione del processo, utilizzato con finalità vessatorie nei confronti del debitore;
      • il rischio che una tanto estesa possibilità di adire il processo possa costituire un peso ingiustificato per gli organi giurisdizionali.
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