Il tutte le ipotesi di concorso di norme, il principio generale del ne bis in idem sostanziale vieta di addossare all’autore più volte lo stesso fatto. Tale principio, automaticamente, porta ad affermare l’apparenza del concorso in tutti i casi di specialità reciproca senza clausole di riserva, sulla sola base di tale constatato rapporto strutturale tra fattispecie.

Quanto detto, comunque, può essere desunto da una fitta rete di dati legislativi:

  • l’art. 15, fondandosi sullo schema logico della specificazione, copre i due modi in cui tale schema logico può estrinsecarsi:
    • la specialità tra fattispecie, che emerge dalla stessa descrizione delle figure criminose, presentando l’una tutti gli elementi costitutivi dell’altra più un quid pluris.
    • la specialità tra leggi, che si ha quando il legislatore provvede a disciplinare, in modo particolare, una categoria di fatti in una legge speciale.
    • l’art. 84, se non lo si vuole ridurre ad un inutile ripetizione dell’art. 15, attraverso un inammissibile interpretatio abrogans, deve essere interpretato come comprendente:
      • i reati necessariamente complessi (sia in senso stretto sia in senso lato) che costituiscono delle semplici ipotesi di specialità (unilaterale).
      • i reati eventualmente complessi (sia in senso stretto sia in senso lato) che, al contrario, costituiscono delle ipotesi di specialità reciproca.

Tale interpretazione porta ad affermare il concorso apparente non solo rispetto a quell’ampio gruppo di ipotesi di reati eventualmente complessi, nei confronti dei quali l’assorbimento è in genere ammesso (es. reati complessi a base violenta rispetto alle fattispecie incriminatrici della violenza come tale), ma anche rispetto a tutte le altre ipotesi in cui il concorso apparente o è negato o è controverso.

  • quanto alle clausole di riserva, esse assolvono la fondamentale funzione di affermare l’assorbimento nel maggior numero di fattispecie in rapporto di specialità reciproca.
  • quanto alle circostanze, gli artt. 15, 61, 62 e 68 portano ad affermare la perfetta coincidenza del concorso apparente con tutte le ipotesi di disposizioni circostanzianti, siano esse in rapporto di specialità o di specialità reciproca:
    • l’art. 15 copre i due modi in cui può estrinsecarsi lo schema logico della specificazione:
      • circostanze in rapporto di specialità tra fattispecie.
      • circostanze in rapporto di specialità in quanto configurate l’una come comune e l’altra come speciale.
  • l’art. 68 esclude il concorso reale di circostanze nel caso in cui una circostanza ne comprende in sé un’altra.

In sintesi, dal complesso dei dati legislativi esaminati, risulta che all’interno dell’identica materia del concorso di norme:

  • essi costituiscono particolari espressione del sopraordinato principio giuridico del ne bis in idem sostanziale, esprimendo tutti la comune esigenza giuridica di non addossare all’autore più volte uno stesso reato.
  • il ne bis in idem è un principio non eccezionale ma regolare. In base ai suddetti dati, infatti, il concorso apparente compre tutte le ipotesi di concorso sia di norme circostanzianti sia di norme incriminatrici, fatta eccezione per un ristretto numero di fattispecie in rapporto di specialità reciproca non risolvibili né in base all’art. 15 né in base ad espresse clausole di riserva.

Viceversa, la contrapposta normativa degli artt. 63, 66 e 67 e 71-78, relativi al concorso di reati e di circostanze, si riferisce, per esclusione, all’identica ed autonoma materia del non-concorso di norme (fattispecie in rapporto di mera interferenza, di eterogeneità o di incompatibilità). Nell’ambito di tale materia, la suddetta normativa costituisce espressione del sopraordinato e regolare principio giuridico dell’integrale valutazione giuridica, esprimendo la comune esigenza dell’applicabilità di più norme nel caso in cui nessuna di esse esaurisca l’intero disvalore del fatto.

Pertanto, tra il complesso normativo degli artt. 15, 61, 62, 68 e 84 e delle clausole di riserva e quello degli artt. 63, 66, 67 e 71-78, non è concepibile alcune problema di regola-eccezione, attenendo essi alle diverse ed autonome materie rispettivamente del concorso e del non-concorso di nome ed esprimendo, rispettivamente, i due principi del ne bis in idem e dell’integrale valutazione giuridica.

In conclusione, quindi, in base al nostro diritto positivo, il concorso apparente corrisponde all’intero ambito del concorso di norme, ossia a tutte le fattispecie in rapporto di specialità e di specialità reciproca. Il concorso eterogeneo di reati, al contrario, si restringe al non-concorso di norme, riguardando cioè le fattispecie in rapporto di interferenza, di eterogeneità e di incompatibilità.

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