La disciplina della continuazione dei reati, prevista oggi dall’81 2° C.P., era stata abbandonata nel progetto preliminare del codice Rocco. Tuttavia si tornò a una definizione di reato continuato poi nel codice, ma con grosse modifiche rispetto al C.P. del 1889 (la definizione del c. p. rocco: “Le disposizioni degli art precedenti non si applicano a chi con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se di diversa gravità. In tal caso le violazioni si considerano un solo reato e si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo”). Le differenze concernevano l’elemento psicologico (in quanto nel C.P. Rocco rispetto a quello Zanardelli riteneva che quel che nel reato continuato rimane prevalente dal punto di vista psicologico è l’ideazione e non la risoluzione (questa sostenuta da C.P. 1889) con cui questa si traduce in atto), le modalità di esecuzione (nel C.P. Rocco si parla di “azione ed omission” del soggetto invece che di “atti esecutivi” come nel C.P. Zanardelli : in questo modo si voleva impedire che si potessero considerare tanti reati in continuazione i singoli atti che possono darsi nella realizzazione di un comportamento che giuridicamente vale come una singola azione) e la quantità della pena (il giudice nel C.P. Rocco deve applicare la pena che dovrebbe infliggersi per il fatto più grave, aumentata in ogni caso fino al triplo). La l. 99/1974 ha notevolmente mutato la situazione. Infatti ora la continuazione si dà anche se siano realizzate violazioni di diverse disposizioni di legge. E’ mantenuto l’inciso a norma del quale le distinte azioni od omissioni possono esser compiute anche in tempi diversi (quindi si ammette che possano esser contestuali). non figura più nella norma la regola che in caso di continuazione “ le diverse violazioni si considerano come un solo reato”. Il 3° è sostituito dall’attuale che dispone: “Nei casi preveduti da questo articolo, la pena non può esser superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti”.

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