Bisogna richiamare l’effetto aggravante e quello attenuante derivanti rispettivamente da una circostanza dell’uno o dell’altro tipo. Il 64 stabilisce che “Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe esser inflitta per il reato commesso. Nondimeno la pena della reclusione da applicare per effetto dell’aumento non può superare i 30 anni”. Il 65 invece dispone che quando c’è un’attenuante e la legge non determina la diminuzione di pena, si determina che alla pena di morte è sostituita la reclusione da 24 a 30 anni, all’ergastolo reclusione da 20 a 24 anni, le altre pene sono diminuite non più di 1/3. Riguardo quest’ultimo art abbiamo potuto sottolineare come quando la diminuente inerisce ad un delitto punito con l’ergastolo, essa passa da essere da effetto comune a diventare ad effetto speciale: l’ergastolo è sostituito con reclusione da 20 e 24 anni. Molto lineare è poi la regolamentazione del concorso tra più circostanze omogenee (tutte aggravanti o tutte attenuanti). Il 63 1° provvede a ciò stabilendo che “Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente”. quando per una circostanza la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l’aumento-diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.

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