Il primo problema, ampiamente discusso, fu quello della stessa configurabilità ontologica del concorso colposo nei reati colposi. Muovendo dall’aprioristica idea che la convolontà del fatto criminoso fosse caratterizzante del concorso, infatti, la vecchia dottrina ammetteva soltanto il concorso doloso, data l’involontarietà del fatto colposo. Tale problema, tuttavia, è stato risolto:

  • per i delitti, dall’art. 113 co. 1, il quale dispone che nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione (sinonimo di concorso) di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso .
  • per le contravvenzioni dall’art. 110.

Il secondo problema, invece, riguarda la struttura del concorso colposo, ossia gli elementi che lo caratterizzano e lo differenziano non solo dal concorso doloso, ma soprattutto dal concorso di azioni colpose indipendenti. Per aversi concorso colposo, comunque, occorrono:

  • la non volontà del fatto criminoso, elemento questo che differenzia il concorso colposo da quello doloso.
  • la volontà (e coscienza) di concorrere alla realizzazione della condotta, contraria a regole cautelari, o rischiosa, e causa dell’evento. Tale elemento differenzia il concorso colposo dal mero concorso di azioni colpose indipendenti (cosiddett concorso di colpe), in cui più individui contribuiscono a causare l’evento colposo, senza però che essi abbiano la coscienza e la volontà di concorrere coll’altrui o nell’altrui azione pericolosa.
  • la previsione o la prevedibilità (ed evitabilità) dell’evento criminoso.

Circa il trattamento, anche nel concorso colposo il codice segue il principio della pari responsabilità dei concorrenti, quale che sia la forma di partecipazione (es. morale, materiale), ma ne ammette la possibilità di graduazione in concreto. Controversa, invece, è la questione se sia ammissibile il concorso colposo nel reato doloso, anche se di rara verificazione. La dottrina ritiene che tale concorso sia configurabile rispetto alla contravvenzione dolosa (art. 110), ma non rispetto al delitto (art. 113 dovrebbe parlare di cooperazione (colposa) nel delitto colposo).

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