L’interdipendenza dei concorrenti, tuttavia, non è completa ed illimitata:

  • quanto alle circostanze, in base al combinato disposto dagli artt. 59 e 118 (modificato dalla l. n. 19 del 1990):
    • le circostanze obiettive sono imputabili ai concorrenti nei termini dell’art. 59:
      • quelle attenuanti (oggettivamente) a tutti.
      • quelle aggravanti (soggettivamente) se conosciute o conoscibili dal singolo concorrente.
  • le circostanze (aggravanti o attenuanti) strettamente personali sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono, anche se conosciute o conoscibili dagli altri concorrenti.
  • quanto alle cause di esclusione della pena, l’art. 119 stabilisce che:
    • hanno effetto rispetto a tutti i concorrenti le circostanze oggettive di esclusione della pena (scriminanti), ossia le cause che escludono il fatto di reato.
    • hanno effetto soltanto nei confronti della persona cui si riferiscono le circostanze soggettive che escludono la pena (cause di esclusione della colpevolezza e della punibilità).
    • quanto alla desistenza volontaria, essa costituisce una causa soggettiva, a seconda dei pareri, di esclusione della pena, di non punibilità o di estinzione di un reato di tentativo. Tale desistenza, comunque, esime dalla pena soltanto i soggetti cui si riferisce e non si estende agli altri compartecipi (es. se il desistente ha impedito la realizzazione del delitto, i correi rispondono di tentativo).

Se il desistente non è l’esecutore materiale, ma un semplice compartecipe, si discute se occorra l’impedimento concorsuale, se sia sufficiente l’elisione degli effetti del proprio contributo (tesi preminente) oppure se basti la mera interruzione della propria condotta.

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