Il 597 ultimo comma C.P.p dispone che: “In ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita”. Sebbene Gallo ritenga che il testo doveva esser più esplicito e doveva descrivere direttamente come si forma la pena per più reati in continuazione, dice anche che statuendo la regola che in caso di accoglimento dell’appello dell’imputato va detratta dalla pena irrogata quella porzione che corrispondeva al reato dichiarato estinto o per cui c’è proscioglimento, il dovere del giudice di enunciare quanto dell’aumento per la continuazione è dovuto a ciascuno dei reati satelliti emerge sufficientemente. Ora però la fattispecie considerata nella norma non si limita solo all’ipotesi in cui a venir meno siano i reati satelliti, in quanto può darsi che sia eliminata la violazione più grave, ossia quella che ha fornito la pena su cui è stato applicato l’aumento fino al triplo. Se si dichiara estinto o fatto oggetto di proscioglimento un reato satellite, non ci sono problemi, in quanto bisognerà solo sottrarre alla pena finale quel quantum dovuto a cagione del reato, per così dire, cancellato. Questo quantum deve esser specificato dal giudicante ligio. In questo caso chiaramente la pena risultante a seguito della sottrazione è, per definizione, meno grave della pena precedentemente inflitta.

Se è la violazione più grave quella che va eliminata? Qui bisogna rideterminare quale sia, fra i reati residui, la violazione più grave, a questo punto ci saranno dei limiti precisi in cui l’operazione viene svolta. Fuori discussione il libero convincimento del giudice, ma vanno fatti salvi 597 C.P.p e 81 C.P.. ad esempio mettiamo che la quota di pena complessiva spettante al reato sia 4 anni, l’aumento per la continuazione dei reati satelliti di 1 anno. Caduto il primo, la pena viene rideterminata per i due che rimangono in continuazione rispettivamente in 2 anni e 6 mesi e 2 anni. Alla stregua dell’81 2° C.P. la pena per la continuazione sarà 3 anni (2 anni e 6 mesi e 6 mesi). Si osserva: divieto della reformatio in peius, 4° 597 C.P.p, 81 C.P..

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