Il problema dell’accertamento del dolo sta:

  • nella necessità della sua provata esistenza, poiché esso è un’entità psichica reale e ogni sua presunzione è inammissibile (principio della responsabilità personale).
  • nella difficoltà di accertamento, poiché è arduo accertare i fatti puramente psichici e interni.

Si tratta quindi di trovare un modus procedendi che non trasformi l’accertamento del dolo in una probatio diabolica, ma che parimenti rifugga da presunzioni legali quali comodo pretesto per sottrarsi a delicate indagini.

Tale procedimento, in particolare, consiste nelle seguenti operazioni:

  1. considerare tutte le circostanze esterne che in qualche modo possono essere espressione degli atteggiamenti psichici.
  2. inferire, dall’esistenza di tali circostanze, l’esistenza di una rappresentazione, di una volizione o di un movente, sulla base delle comuni massime di esperienza (id quod plerumque accidit).
  3. valutare le eventuali circostanze che lascino ragionevolmente supporre una deviazione del modo in cui vanno normalmente le cose.

Ancora più arduo è inferire il dolo eventuale dalle circostanze del fatto materiale, dal momento che esso viene stato posto in essere in vista dell’evento intenzionale. L’oggetto dell’accertamento, in questo caso, è rappresentato:

  • dalla non intenzionalità dell’evento accessorio, desumibile dall’accertata direzione della condotta ad altro risultato.
  • dalla previsione dell’evento come concreta conseguenza della condotta.
  • dall’accettazione dell’evento, inferibile dalle circostanze sintomatiche a tal fine.

Queste sono le circostanze che lasciano desumere la previsione da parte dell’agente dell’evento come certo o altamente probabile, presentandosi esso come conseguenza inevitabile o verosimile della condotta (es. il terrorista che, per uccidere un politico in un comizio, getta una bomba nella piazza gremita di gente). Circostanza indiziante, comunque, è anche l’operata o mancata adozione di misure volta ad evitare l’evento (es. rapporto sessuale non protetto da parte dell’affetto da AIDS).

L’accertamento del dolo presenta delle peculiarità anche in relazione:

  • ai reati omissivi impropri, rispetto ai quali:
    • vanno considerate le circostanze esterne, dalle quali si possono ragionevolmente inferire la consapevolezza, da parte del soggetto, della (1) qualifica soggettiva (es. di madre dall’aver partorito il bambino), della (2) situazione di pericolo che attiva l’obbligo di garanzia (es. figlio che cade nella piscina in presenza della madre).
    • va inferita la volontà dell’evento non impedito (es. la madre, non intervenendo per salvare il figlio caduto in piscina, vuole o accetta la sua morte).
    • ai reati omissivi propri, rispetto ai quali vanno respinte le tesi della presunzione del dolo, e vanno invece distinti:
      • i reati omissivi propri, costituenti sotto il profilo del soggetto agente reati propri, nei confronti dei quali la volontà di non tenere l’azione doverosa va inferita:
        • dalla consapevolezza della qualifica soggettiva, agevolmente desumibile dal tipo di attività svolta dal soggetto.
        • dalla consapevolezza della situazione che attiva l’obbligo di agire, desumibile dall’insieme delle circostanze concrete.
  • i reati omissivi propri, costituenti sotto il profilo del soggetto agente reati comuni, nei confronti dei quali occorre ulteriormente distinguere tra:
    • reati naturali, rispetto ai quali è sufficiente accertare la consapevolezza della situazione di fatto, già di per sé suscitatrice di normali spinte all’azione.
    • reati artificiali, i quali, avendo come presupposto situazioni incapaci di suscitare naturali spinte all’azione doverosa, non consentono di inferire dalla comprovata consapevolezza della stessa la volontà omissiva.
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