La divergenza tra il voluto e il realizzato (che per comodità indicheremo come DVR) si verifica ogni volta che un soggetto, nel porre in essere un fatto, ignora o si rappresenta diversamente da come sono in realtà uno o più requisiti che caratterizzano l’avvenimento concreto, o ne suppone alcuni inesistenti come esistenti o viceversa.

La DVR interessa ai giuristi solo se assume rilevanza per il diritto, e cioè se da essa derivano effetti penali. In altre parole una DVR sarà rilevante per il giurista solo se almeno uno dei due termini della relazione (il voluto o il realizzato) corrisponde ad una fattispecie oggettiva di reato. Altrimenti, se entrambi i termoni sono fatti leciti, non avremo alcuna rilevanza penale.

Va poi sottolineato che fuori da questa problematica si colloca il reato colposo: infatti, all’art.43 c.p. III com. si legge: ” è colposo o contro l’intenzione quando l’evento anche se preveduto dal soggetto agente non era da lui voluto e si verifica a causa di negligenza,imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi,regolamenti, ordini, discipline”

Per questo tipo di reato quindi non si pone il prblema di DVR perché fra gli elementi strutturali di questo illecito non è necessario che la condotta sia sorretta da un atteggiamento psicologico effettivo di volontà.

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