Il codice prevede sette figure di lesioni:

  • le lesioni lievissime, lievi, gravi e gravissime dolose;
  • le lesioni lievi, gravi e gravissime colpose.

Tali figure sono accomunate, sotto il profilo oggettivo, dal denominatore del cagionare ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente (art. 582). Per liberare le lesioni dall’assurdo degli stravolgimenti interpretativi e riportarle alla razionalità delle regole della teoria generale del reato occorre considerare anche le lesioni gravi o gravissime non circostanze ma fattispecie autonome di reato (es. gli artt. 585, 590 co. 3 e 583 quater finirebbero per prevedere circostanze aggravanti di altre aggravanti; le lesioni gravi e gravissime potrebbero essere bilanciate con circostanze attenuanti del tutto eterogenee).

Lesioni personali in generale:

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune). Reati propri sono le lesioni del militare e del componente dell’equipaggio della nave o aeromobile;
  • il soggetto passivo è il titolare del bene dell’incolumità fisica, e come tale può essere un qualsiasi uomo;
  • circa l’elemento oggettivo, va subito rettificato il difetto di formulazione comunemente riconosciuto dell’art. 582: la lesione personale e la malattie del corpo o nella mente, infatti, rappresentano un evento unico, costituito dalla sola malattia ( chiunque cagiona ad alcuno una malattia nel corpo o nella mente ).

La condotta è un qualsiasi comportamento idoneo a cagionare l’evento della malattia, trattandosi pure qui di paradigmatica ipotesi di reato a forma libera (azione o omissione);

  • l’oggetto materiale è un uomo, nei termini già precisati per l’omicidio;
  • l’oggetto giuridico è l’incolumità individuale;
  • l’evento è la malattia nel corpo o nella mente. Secondo la corretta definizione medico-legale, accolta dalla prevalente dottrina penalistica, malattia è il processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina un’apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo, fisico (malattia nel corpo) o psichico (malattia nella mente). La nozione tecnico-giuridica per la quale è malattia qualsiasi alternazione anatomico o funzionale dell’organismo, pertanto, viene ritenuta inesatta e eccessiva (es. ecchimosi). In base alla nozione medico-legale, invece, vengono considerate:
    • non malattie, le menomazioni non processuali, non funzionali o non apprezzabili (es. ecchimosi);
    • malattie, le menomazioni processuali, funzionali ed apprezzabili. Circa la durata della malattia, si ritiene che la medesima persista fino a quando permane il processo patologico di difesa o restaurazione dell’organismo (cosiddetta guarigione clinica);
    • il nesso causale naturalistico (azione) o normativo (omissione) deve sussistere tra la condotta e l’evento della malattia;
    • l’offesa è la lesione del bene dell’incolumità individuale, operata dalla malattia o dall’aggravamento di una precedente malattia (reato di danno);
    • la perfezione si ha nel momento e nel luogo in cui si verifica l’evento caratterizzante del tipo di lesione e, quindi, in momenti diversi a seconda dei vari tipi (es. nella lesione lieve dolosa, quando si verifica la cessazione della malattia tra il ventunesimo e il quarantesimo giorno). Essendo le lesioni dolose reati di evento eventualmente plurisussistenti, sono configurabili, oltre al tentativo, la desistenza ed il recesso.
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