Attribuisce alla pena una funzione di prevenzione generale positiva, una funzione di pedagogia sociale in risposta al fallimento delle teorie riabilitative e retributive.

Funzione della pena è di ristabilire la fiducia e prevenire effetti sociali negativi: si punisce non per retribuire un male con il male, o dissuadere i potenziali offensori, ma per consolidare la fedeltà della comunità generale nei confronti del diritto, ossia per affermare e assicurare le norme fondamentali.

La pena ha un carattere socio-pedagogico perché rappresenta un rafforzamento delle norme che consentono la convivenza sociale e rafforzando il rispetto dell’ordinamento giuridico.

Il legislatore comunica i valori della nostra società ai consociati attraverso la norma penale (ad es. punendo maggiormente l’omicidio rispetto al furto, indicando quindi il maggior interesse al bene vita rispetto al patrimonio).

Inoltre, l’esecuzione della pena accresce la fiducia delle persone nel diritto penale perché verifica che la minaccia penale è credibile e seria. Infine, la pena aspira a risolvere il conflitto sociale causato dalla commissione di un delitto e in tal senso aiuta a pacificare la società.

La prevenzione generale esige la formalizzazione del diritto penale perché solo le conseguenze prevedibili anteriormente alla commissione del delitto sono capaci di dissuadere; se la rieducazione (prevenz-special-negativa) non funziona, la pena può forse rafforzare la risoluzione dei non rei a non commettere reati, e in tal senso è evidente la differenza tra deterrenza (o prevenzione generale negativa) e prevenzione generale posi-tiva, che può affermare di rafforzare la volontà di non commettere reati di gran parte della popolazione che in effetti non delinque.

Ma questa tesi NON è ATTENDIBILE perché non è facilmente verificabile empiricamente, tanto da cadere in un sostanziale arricchimento della teoria retribuzionista nel momento in cui anche qui non si pretende di giustificare il perché la pena manifesti la autorità dello Stato.

Anche in Italia si sottolinea la centralità nella formulazione del tipo astratto di reato della prospettiva di valori, e quindi su quello della prevenzione generale indotta mediante l’orientamento etico-sociale in una dimensione prioritario rispetto al momento della previsione di una sanzione e alla sua esecuzione.

La legge trasmette un’informazione su ciò che si rischia con a disobbedienza, e contengono anche giudizi di valore secondo cui disobbedire è male.

Le nuove proposte della prevenzione generale positiva sono molto vicine agli enunciati della retribuzione, perché in ambedue i casi si pretende di perseguire fini di giustizia di valenza collettiva al cui servizio si piegano gli interessi del condannato.

Forse è vero, dice Cocco, che la pena dimostra alla comunità l’inviolabilità dell’ordine legale e con ciò rafforza la lealtà della popolazione alla legge, ma è discutibile che ciò possa giustificarla.

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