Sotto tale sintetica denominazione dottrinale vengono comprese le due ipotesi previste e così rubricate dall’art. 642:

  • il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, consistente nel fatto di chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione (co. 1);
  • la fraudolenta mutilazione della propria persona, consistente nel fatto di chi, al fine predetto, cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall’infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica o precostituisce elementi di prova (co. 2).

Trattasi di due previsioni connesse al sorgere ed allo svilupparsi del fenomeno assicurativo, ma superflue, perché rientranti nella fattispecie della truffa comune ed introdotte per punire con la stessa pena della truffa consumata due speciali ipotesi di truffa tentata, onde offrire una più efficace tutela alla funzione assicurativa.

Circa tali fattispecie, occorre sottolineare quelli che sono gli elementi fondamentali:

  • il soggetto attivo, a prescindere dalla formula legislativa ( chiunque ), è costituito da:
    • l’assicurato, poiché l’agente, nell’ipotesi del danneggiamento, deve essere il proprietario della cosa assicura e, nell’ipotesi della mutilazione, il soggetto che cagiona a aggrava le lesioni sul proprio corpo assicurato (reato proprio);
    • il non assicurato, per quanto riguarda le falsificazioni e alterazioni di polizze e di documentazione richiesta o di documenti di prova (es. medico che certifica l’invalidità di una persona) (reato proprio);
    • il soggetto passivo è l’assicuratore;
    • circa l’elemento oggettivooccorre distinguere tra le due figure:
      • nel fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, la condotta consiste:
        • nel distruggere, nel disperdere, nel deteriorare o nell’occultare cose (assicurate) di proprietà dello stesso agente. Dal momento che le cose devono essere di proprietà dell’agente, peraltro, non si ha il presente reato ma quello di truffa se l’agente distrugge la cosa altrui, da lui assicurata a proprio favore;
        • nella falsificazione o nell’alterazionedi una polizza o della documentazione richiesta per la stipula del contratto di assicurazione. Per quanto concerne la falsificazione e l’alterazione, occorre sottolineare che:
          • si tratta di falsità materiale, ossia di immutazione del vero che cade sulla materialità del documento;
          • la falsificazione si riferisce alla formulazione interamente falsa della polizza o della documentazione suddetta;
          • l’alterazione si riferisce all’arbitraria modificazione (es. aggiunta, sostituzione) del documento genuino;
  • nella fraudolenta mutilazione della propria persona, la condotta consiste:
    • nel cagionare a se stesso una lesione personale (vulnerazione dello stato somatopsichico dell’individuo) o nell’aggravare le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio (evento dovuto a causa violenta ed esterna che provoca lesioni personali);
    • nella denuncia di un sinistro non accaduto (falsità ideologica) ovvero nella distruzione, nella falsificazione, nell’alterazione o nella precostituzione di elementi di prova o di documentazione relativi al sinistro (falsità materiale);
  • circa l’elemento soggettivo, si tratta di reato a dolo specifico, richiedendo esso la coscienza e volontà di falsificare o alterare una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto assicurativo, oppure di denunciare un sinistro non avvenuto o distruggere, falsificare, alterare o precostituire elementi di prova o documentazione relativi al sinistro e il fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione;
  • l’oggetto giuridico di entrambe le ipotesi consiste nell’interesse dell’assicuratore a non subire diminuzioni patrimoniali pagando indennizzi assicurativi non dovuti;
  • la perfezione si ha nel momento e nel luogo dell’avvenuta distruzione della cosa, della falsificazione o alterazione della polizza, della lesione personale o dell’aggravamento della lesione prodotta da infortunio, della denuncia di un sinistro non accaduto o della distruzione di elementi di prova o di documentazione sul sinistro. Trattasi, in particolare, di reato patrimoniale a dolo specifico di offesa patrimoniale, richiedendosi per la sua perfezione non la reale offesa al patrimonio, ma la sola intenzionalità offensiva.

Il tentativo, naturalisticamente configurabile, risulta giuridicamente inammissibile perché rappresenta il pericolo di un pericolo.

L’art. 642 co. 1, al pari dell’art. 642 co. 2, costituisce norma a più fattispecie. In caso di realizzazione congiunta di più ipotesi previste, quindi, si ha un reato unico. Al contrario, si ha una pluralità di reati se l’agente pone in essere fatti di frode di cui all’art. 642 co. 1 e all’art. 642 co. 2.

Il reato è aggravato se il colpevole consegue l’intento , ossia il pagamento dell’indennizzo dell’assicurazione o comunque un vantaggio da essa (art. 642 co. 2).

Ai sensi del co. 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato .

Trattamento sanzionatorio: entrambe le ipotesi sono punite a querela con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e, se ricorre la suddetta aggravante, con tale pena aumentata ai sensi dell’art. 64

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