Consiste nel fatto di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 640 ter co. 1):

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • circa l’elemento oggettivo, nel nuovo reato sono stati eliminati alcuni requisiti della truffa (gli artifici e raggiri e l’induzione in errore), sia perché essi avevano costituito l’asserito ostacolo all’applicazione dell’art. 640, sia perché i medesimi sono sempre meno ipotizzabili nel sistema della computerizzazione delle operazioni economiche.

Sono state invece specificate le condotte fraudolente, consistenti:

  • nell’alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ossia in una modifica del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o di trasmissione di dati;
  • nell’intervento senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, dovendo ritenersi tale formula riferita ad ogni forma di interferenza, diversa dall’alterazione del funzionamento del sistema informatico;
  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere le suddette condotte di alterazione o di intervento e di cagionare, tramite esse, un altrui danno e un profitto ingiusto per sé o per altri;
  • l’oggetto materiale dell’alterazione è il sistema informatico o telematico, mentre quello dell’intervento sono i dati, informazioni e programmi;
  • l’oggetto giuridico è il patrimonio, come del resto comprova la collocazione del nuovo delitto tra i delitti contro il patrimonio;
  • l’evento è duplice, essendo costituito dal danno patrimoniale altrui e dall’ingiusto profitto per l’agente o per altri, i quali debbono essere causati dalle suddette condotte;
  • la perfezione si ha nel momento in cui si verifica, per il soggetto passivo, il danno patrimoniale e, per l’agente, l’ingiusto profitto, se sono entrambi simultanei, oppure nel momento in cui si verifica l’evento ultimo, se tali due eventi non sono simultanei. Il tentativo è configurabile.

Circa i rapporti con altri reati, la frode informatica e la truffa sono in rapporto di specialità reciproca, onde trattasi di ipotesi di concorso apparente di norme, con prevalenza, a prescindere dalla parità di sanzioni, di quest’ultima.

La frode informatica è aggravata (art. 640 bis co. 2):

  • se ricorre una delle circostanze previste dall’art. 640 co. 2 n. 1 ( fatto commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare );
  • se il fatto è commesso con abuso delle qualità di operatore del sistema.

Trattamento sanzionatorio: la frode informatica è punita:

  • a querela di parte (co. 3), con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 51 a 1032;
  • di ufficio, nelle suddette ipotesi aggravate, con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da € 309 a 1549.
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