Consiste nel fatto di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto (art. 600 quater). Questa rappresenta la fattispecie più discussa tra:

  • coloro che ne criticano la previsione, perché il procurarsi o il disporre di materiale pornografico non sarebbero offensivi della dignità dei minori, non perpetuandone né aggravandone la lesione;
  • coloro che ne giustificano la previsione, poiché il procurarsi o il disporre di materiale pornografico non si esaurisce in un vizio della vita privata, ma si pone nella prospettiva dell’offesa del bene finale (colpire la domanda serve a limitare l’offerta).

Con riferimento a tale art. 600 quater, possiamo mettere in luce i seguenti caratteri:

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è il minore degli anni diciotto, di sesso maschile o femminile;
  • circa l’elemento oggettivo, esso consiste:
    • nel presupposto negativo del non essere il suddetto soggetto né il produttore (art. 600 ter co. 1), né il commerciante (co. 2), né il distributore, il divulgatore o il pubblicizzatore (co. 3), né il cedente (co. 4). Tale soggetto, quindi, non può che essere il fruitore, ossia il consumatore finale del materiale pornografico;
    • nella condotta costituita, alternativamente (reato di mera condotta):
      • dal procurarsi materiale pornografico, ossia dall’attivarsi per ottenere la disponibilità del materiale pornografico detenuto da altri soggetti;
      • dal detenere materiale pornografico, ossia dall’acquisizione del materiale senza ottenerlo da altri e, quindi, producendolo in proprio per uso personale;
      • nell’essere il materiale pornografico quello realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, ossia strumentalizzando gli stessi con o senza scopo di lucro.

Dato che la norma in esame è norma a più fattispecie e non disposizione a più norme, nel caso di realizzazione di entrambe le condotte si ha un unico reato;

  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, consistente questo nella volontà di procurarsi o di detenere a propria disposizione il materiale pornografico suddetto con la consapevolezza (esclusione del dolo eventuale) che tale materiale riguardi minori infradiciottenni e che sia stato realizzato utilizzando tali minori;
  • l’oggetto giuridico è costituito dal bene della dignità o, nel caso di detenzione previa produzione del materiale per uso personale, dai beni indicati a pag. 63 (reato di offesa);
  • la perfezione si ha nel momento dell’acquisita disponibilità del materiale pornografico, ottenendolo da altri o producendolo per uso personale (reato istantaneo). Il tentativo è configurabile.

Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio con la reclusione fino a 3 anni e con la multa non inferiore a € 1549

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento